Diritto processuale penale: differenze tra le versioni

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Il '''diritto processuale penale''' è una branca del [[diritto penale]] che disciplina l'aspetto [[processo penale|processuale]].
La '''procedura penale''' rappresenta quel complesso di norme giuridiche create dal legislatore al fine di regolare e disciplinare le varie fasi del procedimento penale che vede coinvolto un determinato soggetto in ordine a un reato a questi ascritto e con l'osservanza di determinate modalità e garanzie di legge.


Essa indica quel complesso di [[norma giuridica|norme giuridiche]] create dal [[legislatore]] al fine di regolare e disciplinare le varie fasi del [[procedimento penale]] che vede coinvolto un determinato soggetto in ordine a un [[reato]] a questi ascritto e con l'osservanza di determinate modalità e garanzie di [[legge]].
== In Italia ==
L'attuale modello giuridico a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del [[dibattimento]], il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa.
L'ufficiale etichetta ''procedura penale'' dovrebbe, però, essere sostituita con quella di ''diritto processuale penale'' - che viene considerata più esatta da un punto di vista scientifico - o meglio ancora da quella di '''diritto procedimentale penale''' - dato che la disciplina in esame comprende non solo la fase processuale. In generale possiamo definire tale partizione del [[diritto]] come un corpus normativo che detta le regole in merito all'esecuzione del procedimento penale con riferimento ai modi, tempi e luoghi dove esso si svolge.
La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice inoltre deve essere parte indipendente per poter esercitare la propria funzione giudicante, e la stessa deve essere svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.


== Nel mondo ==
===L'importanza del dibattimento===
=== Italia ===
Il [[dibattimento]] rappresenta la fase processuale più importante perché è in questa sede che avviene la formazione della [[prova (diritto)|prova]] indispensabile ai fini del giudizio finale. Il procedimento penale si concluderà poi con un provvedimento giudiziale nella forma di una sentenza. Questa può essere di due tipi: sentenza di condanna o di assoluzione. Ricordiamo che l'imputato non è considerato colpevole fino al terzo e ultimo grado di giudizio, ovverosia quello in [[Corte di cassazione]].
{{Vedi anche|Diritto processuale penale italiano}}


L'attuale sistema processuale a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del [[dibattimento]] (riscontrabile nel diritto alla prova contraria di cui all’art 495 c2 C.p.p)il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa. La parità processuale tra accusa e difesa, fu formalmente introdotta nel [[1999]].
===Il "giusto processo"===
Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al cosiddetto "giusto processo", recepito dalla legge costituzionale [[23 novembre]] [[1999]], n. 2 che ha modificato l'art. 111 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].
La legge che prevede una serie di garanzie per l'imputato che già erano state assorbite da Convenzioni Internazionali, come il diritto del difensore dell'imputato a esperire indagini in favore del suo assistito e a controinterrogare eventuali testimoni chiamati a deporre sul fatto che ha determinato l'azione penale e il successivo processo.


La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice siano tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice inoltre deve essere soggetto processuale terzo ed imparziale per poter esercitare la propria funzione giudicante, e la stessa deve essere svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.
==Bibliografia==

* P. Tonini, ''Manuale di procedura penale'', Giuffrè, 2008
Rispetto a questo modello di diritto comune, "la novità è stata rappresentata da una modifica
* D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, ''Elementi di diritto processuale penale'', Giuffrè, 2004 ISBN 8814112495.
ordinamentale (la [[Procura nazionale antimafia]] e le direzioni distrettuali
* V. Garofoli, ''Diritto processuale penale'', Giuffrè, 2008 ISBN 8814140057.
antimafia) capace di costituire l’elemento di traino del processo penale, integrato
* M. Pisani, A. Molari, V. Perchiunno, P. Corso, R. Peroni Ranchet, G. Piziali, ''Manuale di procedura penale'', Monduzzi Editore, 2007.
da una possibile struttura operativa ed investigativa (la [[Direzione nazionale antimafia]]). Si è, così, creato – per questi reati, cui se ne sono aggiunti
* C. Taormina, ''Diritto processuale penale'', Giapichelli, 1995 ISBN 8834850068.
progressivamente altri – un modello di processo omogeneo e differenziato
* G. Lozzi, ''Lezioni di procedura penale'', Giappichelli, 2008
dall’altro (dagli altri: quello “mite” del giudice di pace) più duro e più rigido,
* G. Conso, V. Grevi, ''Compendio di procedura penale'', Cedam, 2008
caratterizzato da tempi, strumenti, itinerari, regole anche probatorie differenziate,
* Dalia, Ferraioli, ''Manuale di diritto processuale penale'', Cedam, 2006
strutture edilizie (aule protette) e tecnologie avanzate (dibattimenti
* [[Franco Cordero|F. Cordero]], ''Procedura penale'', Giuffrè, 2008
in videoconferenza).
* Autori vari, ''Manuale di procedura penale'', Monduzzi, 2008
Il modello non è stato definito compiutamente ab origine ma si è venuto
* A. A. Dalia, M. Ferraioli, ''Lineamenti di diritto processuale penale", Giuffrè, 2003
strutturando ed integrando man mano che l’aggressione criminale ed il salto
* Rivista Giuridica - AA.VV., "''Diritto processuale penale - Giurisprudenza aggiornata''" - Ed. AmbienteDiritto.it - ISSN 1974-9562 [http://www.ambientediritto.it/]
di qualità dell’azione delittuosa sembravano rendere necessario l’adeguamento
della risposta statuale attraverso il processo, oltre che, naturalmente,
attraverso l’azione della polizia.

Si può ora parlare di un processo per i delitti di cui all’art. 51 comma 3
bis c.p.p. come di un tipo “speciale” di processo penale per i reati di [[criminalità organizzata]].
L’elemento ulteriore di novità di questo modello è, tuttavia, costituito da
una saldatura del processo rimodulato con alcuni strumenti normativi che disciplinano
l’attività di [[investigazione]] nel momento preprocessuale (intercettazioni
telefoniche preventive; [[Operazioni sotto copertura|azioni sotto copertura]]) e da un complesso di
norme regolanti il modello esecutivo-penitenziario.
In altri termini, per i reati di cui al citato art. 51 comma 3 bis c.p.p. il
processo, così diversamente articolato rispetto al modello base, è l’anello di
congiunzione tra un momento di accertamento investigativo dotato di autonomia
e specialità rispetto alla verifica della commissione di altri reati ed
il momento esecutivo nel quale si sconta la pena, connotato dall’esclusione
di alcuni benefici e dalla previsione di un regime carcerario rinforzato (art.
[[41 bis]])"<ref>Giorgio Spangher, ''Il processo penale : da strumento di garanzia a mezzo di contrasto'', Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà : I, 1, 2008, p. 82 (Soveria Mannelli, Rubbettino).</ref>.

== Note==
<references/>


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
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* [[Imputato]]
* [[Imputato]]
* [[Pubblico ministero]]
* [[Pubblico ministero]]
* [[Diritto processuale civile]]


== Altri progetti ==
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[[Categoria:Diritto penale]]
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[[de:Strafprozessrecht]]
[[el:Ποινική Δικονομία]]
[[es:Derecho procesal penal]]
[[lt:Baudžiamojo proceso teisė]]
[[pl:Prawo karne procesowe]]
[[pt:Direito processual penal]]

Versione attuale delle 00:15, 30 mag 2024

Il diritto processuale penale è una branca del diritto penale che disciplina l'aspetto processuale.

Essa indica quel complesso di norme giuridiche create dal legislatore al fine di regolare e disciplinare le varie fasi del procedimento penale che vede coinvolto un determinato soggetto in ordine a un reato a questi ascritto e con l'osservanza di determinate modalità e garanzie di legge.

Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto processuale penale italiano.

L'attuale sistema processuale a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del dibattimento (riscontrabile nel diritto alla prova contraria di cui all’art 495 c2 C.p.p)il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa. La parità processuale tra accusa e difesa, fu formalmente introdotta nel 1999.

La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice siano tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice inoltre deve essere soggetto processuale terzo ed imparziale per poter esercitare la propria funzione giudicante, e la stessa deve essere svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.

Rispetto a questo modello di diritto comune, "la novità è stata rappresentata da una modifica ordinamentale (la Procura nazionale antimafia e le direzioni distrettuali antimafia) capace di costituire l’elemento di traino del processo penale, integrato da una possibile struttura operativa ed investigativa (la Direzione nazionale antimafia). Si è, così, creato – per questi reati, cui se ne sono aggiunti progressivamente altri – un modello di processo omogeneo e differenziato dall’altro (dagli altri: quello “mite” del giudice di pace) più duro e più rigido, caratterizzato da tempi, strumenti, itinerari, regole anche probatorie differenziate, strutture edilizie (aule protette) e tecnologie avanzate (dibattimenti in videoconferenza). Il modello non è stato definito compiutamente ab origine ma si è venuto strutturando ed integrando man mano che l’aggressione criminale ed il salto di qualità dell’azione delittuosa sembravano rendere necessario l’adeguamento della risposta statuale attraverso il processo, oltre che, naturalmente, attraverso l’azione della polizia.

Si può ora parlare di un processo per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. come di un tipo “speciale” di processo penale per i reati di criminalità organizzata. L’elemento ulteriore di novità di questo modello è, tuttavia, costituito da una saldatura del processo rimodulato con alcuni strumenti normativi che disciplinano l’attività di investigazione nel momento preprocessuale (intercettazioni telefoniche preventive; azioni sotto copertura) e da un complesso di norme regolanti il modello esecutivo-penitenziario. In altri termini, per i reati di cui al citato art. 51 comma 3 bis c.p.p. il processo, così diversamente articolato rispetto al modello base, è l’anello di congiunzione tra un momento di accertamento investigativo dotato di autonomia e specialità rispetto alla verifica della commissione di altri reati ed il momento esecutivo nel quale si sconta la pena, connotato dall’esclusione di alcuni benefici e dalla previsione di un regime carcerario rinforzato (art. 41 bis)"[1].

  1. ^ Giorgio Spangher, Il processo penale : da strumento di garanzia a mezzo di contrasto, Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà : I, 1, 2008, p. 82 (Soveria Mannelli, Rubbettino).

Voci correlate

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