Associazione temporanea di imprese: differenze tra le versioni

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==Elementi giuridici==
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Nel caso di un'Associazione temporanea d'imprese, la mandataria è l'unica responsabile nei confronti del [[committente]] della corretta e puntuale esecuzione dell'opera, assumendosi anche l'onere di provvedere a sostituire con la propria struttura o con un'altra azienda una mandante che eventualmente non fosse in grado di eseguire la parte dell'opera di propria competenza (ad esempio in caso di [[fallimento]] di una delle mandanti).<ref>l’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).</ref>
Nel caso di un'Associazione temporanea d'imprese, la mandataria è l'unica responsabile nei confronti del [[committente]] della corretta e puntuale esecuzione dell'opera, assumendosi anche l'onere di provvedere a sostituire con la propria struttura o con un'altra azienda una mandante che eventualmente non fosse in grado di eseguire la parte dell'opera di propria competenza (ad esempio in caso di [[fallimento (diritto)|fallimento]] di una delle mandanti).<ref>l’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).</ref>


==Durata==
==Durata==

Versione delle 09:25, 2 ago 2011

Per Associazione temporanea d'imprese, spesso indicata con l'acronimo ATI, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un affare.

Struttura

Un'Associazione temporanea d'imprese è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d'appalto.[1].

Tipologia delle ATI

Le ATI possono essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

  • L'associazioni di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari:
    • a) mandataria: misura minima pari al 40%;
    • b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Tutte le imprese riunite sono responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione dell'intera opera.

  • L'associazione di imprese di tipo verticale si può formare quando un'impresa (mandataria) che sia capace per l'intera categoria prevalente ha bisogno di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili. In questo caso le imprese mandanti hanno la responsabilità delle sole opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l'intera opera.
  • L'associazione di imprese di tipo misto sono costituite sull'Associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili. Cioè: due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta un'impresa mandataria capogruppo, alla quale si associano una o più imprese eterogenee per eseguire le prestazioni di lavori o di servizi separabili.

Scopi

Lo scopo dell'ATI è partecipare all'assegnazione di appalti, in particolare nel settore delle grandi costruzioni.
I vantaggi di questo tipo di aggregazione sono diversi a seconda delle aziende:

  • per le aziende mandanti, solitamente imprese di dimensioni medio-piccole, l'aggregazione apre la possibilità di partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate;[2]
  • per l'azienda mandataria, di solito una grande azienda del settore di interesse, l'aggregazione consente di unire alla propria struttura quella di aziende specializzate in particolari campi inerenti all'appalto in oggetto, in grado di eseguire parti dell'opera per le quali essa non possiede conoscenze, mezzi e strutture adatte.

A titolo di esempio, nel caso della realizzazione di grandi costruzioni, le mandanti potrebbero essere aziende specializzate nell'installazione di impianti tecnologici (impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, ecc.), mentre nel caso di infrastrutture, ad esempio stradali, le mandanti hanno strutture specifiche nei mezzi di sollevamento, nella fabbricazione di elementi prefabbricati, nella fornitura di calcestruzzo preconfezionato e simili.

Elementi giuridici

Nel caso di un'Associazione temporanea d'imprese, la mandataria è l'unica responsabile nei confronti del committente della corretta e puntuale esecuzione dell'opera, assumendosi anche l'onere di provvedere a sostituire con la propria struttura o con un'altra azienda una mandante che eventualmente non fosse in grado di eseguire la parte dell'opera di propria competenza (ad esempio in caso di fallimento di una delle mandanti).[3]

Durata

Un'Associazione temporanea d'imprese ha solitamente durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse, ossia con l'avvenuto incasso del corrispettivo finale. Questo non esclude tuttavia che un'ATI costituita per la partecipazione ad una gara d'appalto possa nel frattempo partecipare ad altre gare ed eventualmente aggiudicarsi altre commesse che ne prolungano pertanto l'esistenza.
Esistono inoltre forme particolari di Associazione d'imprese, i cosiddetti Consorzi stabili, che costituiscono associazioni che prevedono una durata indeterminata, spesso formate da grandi committenti e dai loro abituali subappaltanti, che possono a volte rimanere inattive per lungo tempo e comunque rimanere giuridicamente in essere.

Note

  1. ^ l’associazione temporanea di imprese fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 8 agosto 1977, n. 584, con la quale furono recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie 304 e 305 del 1971. L’introduzione fu poi confermata dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e dalla legge n. 109/94 e s. m.; Tali provvedimenti normativi sono stati tutti abrogati dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1º luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.
  2. ^ L.11 febbraio 1994, n.109 (Art. 13 - Comma 1) La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento
  3. ^ l’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).
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