Aberratio delicti: differenze tra le versioni

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*L<nowiki>'</nowiki>'''''aberratio delicti plurioffensiva''''', descritta nel secondo comma, che si ha invece quando ''oltre'' all'evento voluto si cagiona altresì un altro evento, non voluto dall'agente, e del reato voluto si risponderà a titolo di dolo, di quello aberrante si risponderà a titolo di colpa, solo però a riguardo delle conseguenze sanzionatorie, essendo di fatto una ipotesi di responsabilità oggettiva.
*L<nowiki>'</nowiki>'''''aberratio delicti plurioffensiva''''', descritta nel secondo comma, che si ha invece quando ''oltre'' all'evento voluto si cagiona altresì un altro evento, non voluto dall'agente, e del reato voluto si risponderà a titolo di dolo, di quello aberrante si risponderà a titolo di colpa, solo però a riguardo delle conseguenze sanzionatorie, essendo di fatto una ipotesi di responsabilità oggettiva.


Nella prima ipotesi il reo risponderà dell'evento non voluto a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto espressamente dalla legge come delitto colposo. Nella seconda ipotesi si applicheranno le regole del [[concorso di reati]].
Quindi, nella prima ipotesi il reo risponderà dell'evento non voluto a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto espressamente dalla legge come delitto colposo. Nella seconda ipotesi si applicheranno le regole del [[concorso di reati]].


==Voci correlate==
==Voci correlate==

Versione delle 13:06, 8 feb 2013

In diritto penale, la locuzione latina aberratio delicti indica la particolare fattispecie in cui un soggetto cagiona un reato diverso da quello voluto per un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa. Ad esempio Tizio lancia un sasso per infrangere una vetrina ma per un errore di mira colpisce Caio che si trova a passare nelle vicinanze. In questo caso infatti il reato che si realizza non è più il Danneggiamento ( ex art. 635 ) ma il reato di Lesione personale ( ex art. 582)

Disciplina codicistica

Il codice penale italiano del 1930 ha disciplinato la fattispecie dell'aberratio delicti all'art. 83 rubricato: «Evento diverso da quello voluto dall'agente».

Art. 83: «Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.»

Da tale norma discende la distinzione tra due forme di aberratio delicti:

  • L'aberratio delicti monoffensiva, descritta nel primo comma dell'art. 83, che si ha quando si cagiona un evento diverso da quello realmente voluto, e del reato aberrante si risponderà a titolo di colpa, se il legislatore ha previsto l'ipotesi di quel reato colposo, ma per "titolo di colpa" non si intende nè la violazione di norme precauzionali, nè la previsione dell'evento per cui a titolo di colpa si intende solo a riguardo le conseguenze sanzionatorie, ma di fatto si tratta di responsabilità oggettiva.
  • L'aberratio delicti plurioffensiva, descritta nel secondo comma, che si ha invece quando oltre all'evento voluto si cagiona altresì un altro evento, non voluto dall'agente, e del reato voluto si risponderà a titolo di dolo, di quello aberrante si risponderà a titolo di colpa, solo però a riguardo delle conseguenze sanzionatorie, essendo di fatto una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Quindi, nella prima ipotesi il reo risponderà dell'evento non voluto a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto espressamente dalla legge come delitto colposo. Nella seconda ipotesi si applicheranno le regole del concorso di reati.

Voci correlate

Testi normativi