Aberratio delicti: differenze tra le versioni

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Il [[codice penale]] del [[1930]] ha disciplinato la fattispecie dell'''aberratio delicti'' all'art. 83 rubricato: ''Evento diverso da quello voluto dall'agente''
Il [[codice penale]] del [[1930]] ha disciplinato la fattispecie dell'''aberratio delicti'' all'art. 83 rubricato: ''Evento diverso da quello voluto dall'agente''


'''Art. 83''': '' Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.''<br>
'''Art. 83''': '' Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.''<br/>
''Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. ''
''Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati. ''



Versione delle 23:34, 2 feb 2007

In diritto penale, la locuzione latina aberratio delicti indica la particolare fattispecie in cui un soggetto cagiona un evento diverso da quello voluto per un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato. Ad esempio Tizio lancia un sasso per infrangere una vetrina ma per un errore di mira colpisce Caio che si trova a passare nelle vicinanze.

Disciplina codicistica

Il codice penale del 1930 ha disciplinato la fattispecie dell'aberratio delicti all'art. 83 rubricato: Evento diverso da quello voluto dall'agente

Art. 83: Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Da tale norma discende la distinzione tra due forme di aberratio delicti:

  • L'aberratio delicti monoffensiva, descritta nel primo comma dell'art. 83, che si ha quando si cagiona un evento diverso da quello realmente voluto.
  • L'aberratio delicti plurioffensiva, descritta nel secondo comma, che si ha invece quando oltre all'evento voluto si cagiona altresì un altro evento, non voluto dall'agente.

Nella prima ipotesi il reo risponderà dell'evento non voluto a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto espressamente dalla legge come delitto colposo. Nella seconda ipotesi si applicheranno le regole del concorso di reati.

Voci correlate

Testi normativi

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