Aberratio delicti

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In diritto penale, la locuzione latina aberratio delicti si riferisce a un'ipotesi d'errore nella fase esecutiva di un reato, che si verifica quando il reo provoca un evento diverso da quello voluto. Esempio: Tizio lancia un sasso per infrangere una vetrina, ma sbagliando la mira ferisce Caio che passava nelle vicinanze; in questo caso non si realizza l'evento voluto di danneggiamento, ma quello non voluto di lesione personale.

Disciplina codicistica

Il codice penale italiano disciplina l'aberratio delicti all'art. 83 (Evento diverso da quello voluto dall'agente).

art. 83 c.p.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Dalla norma discende la distinzione tra due forme di aberratio delicti.

Aberratio delicti monolesiva

L'aberratio delicti monoffensiva o monolesiva, descritta dal primo comma, consiste nel cagionare solo l'evento non voluto (reato aberrante). Il reo risponde del fatto commesso «a titolo di colpa», purché il reato sia previsto dalla legge in forma colposa. Nell'esempio sopra citato, Tizio potrebbe rispondere di tentato danneggiamento e di lesione colposa. Se invece fosse avvenuto l'inverso, e cioè se nel tentativo di ferire Caio avesse infranto la vetrina, potrebbe rispondere solo di tentata lesione, poiché il danneggiamento colposo non è reato (pur essendo illecito civile).

In dottrina si fa notare come la disposizione dell'art. 83 c.p., dietro la parvenza di responsabilità per colpa, adombri un'ipotesi di responsabilità oggettiva (vietata dall'art. 27 Cost.). Se così non fosse, la norma sarebbe priva di senso, poiché in sua assenza il fatto colposo ‒ commesso nel corso di un'attività criminosa ‒ sarebbe egualmente punito secondo le regole generali. Si deve ritenere allora che la norma punisca come reato colposo un fatto che, in ipotesi, potrebbe anche essere incolpevole, in applicazione della massima qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu.[1]

Aberratio delicti plurilesiva

  • L'aberratio delicti plurioffensiva o plurilesiva, descritta dal secondo comma, si verifica quando il reo cagiona l'evento non voluto oltre all'evento voluto. In questo caso egli risponde del fatto voluto a titolo di dolo, e del reato aberrante a titolo di colpa, applicando le norme sul concorso di reati. Il “titolo di colpa” menzionato dalla legge si riferisce anche in questo caso alle sole conseguenze sanzionatorie, e non all'imputazione del fatto, che, come visto, è a titolo di responsabilità oggettiva.

Ipotesi speciali

La fattispecie dell'art. 586 c.p. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) è un'ipotesi speciale aggravata di aberratio delicti plurilesiva.

art. 586 c.p.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono aumentate

In questo caso l'evento non voluto è costituito dalla morte o dalla lesione di una persona. Il reato voluto dev'essere un delitto doloso e non può ovviamente consistere:

Note

  1. ^ Cfr. Tullio Padovani, Diritto penale, Giuffrè, Milano, VIII ed., 2006, p. 232 s.

Voci correlate

Testi normativi