Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica Amministrazione (Fondo debiti P.A.)

Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica Amministrazione (Fondo debiti P.A.)

Fondo debiti P.A.

L'art. 37, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per i debiti della Pubblica Amministrazione con una dotazione pari ad euro 150 milioni finalizzati alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato a fronte della cessione o rinegoziazione dei crediti certificati della P.A.

 

DI COSA SI TRATTA

Al fine di consentire l’immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., è stato previsto che i debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali delle Pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto ovvero di ridefinizione del debito.

Sono assistiti dalla garanzia i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2013 per i quali i soggetti creditori hanno presentato istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014 , utilizzando la Piattaforma dei Crediti Commerciali (crediticommerciali.mef.gov.it ). La Pubblica Amministrazione deve rilasciare la certificazione entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Per consultare la normativa aggiornata e la documentazione relativa alla certificazione del credito

Il ruolo di Consap

Il Decreto Ministeriale 27 giugno 2014 pubblicato nella G.U. serie generale n. 162 del 15 luglio 2014 ha definito i termini e le modalità di intervento del Fondo nonché la individuazione di Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Consap interviene, su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari, liquidando la garanzia del Fondo in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto dalla P.A. debitrice.

Inoltre Consap gestisce, nei termini fissati dalla normativa, l’accantonamento a coefficiente di rischio per ogni operazione di cessione ammessa all’intervento della garanzia del Fondo.