Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.

Per accedere al fondo è necessario presentare la domanda alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo.

 

 

a chi si rivolge il fondo:

L’accesso al beneficio della sospensione del mutuo, in ammortamento da almeno 1 anno, è previsto per i seguenti eventi-causa:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione dell’orario almeno pari al 20%, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per i suddetti eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;

- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;

 

Il DL del 17/03/2020 ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

 

Non sono state prorogate le misure straordinarie di cui all’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, pertanto, dal 1°gennaio 2024 l’accesso al Fondo è consentito qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • richiedenti per i quali l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro;
  • mutui di importo fino a 250 mila euro;
  • mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi; eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.


Il modulo di domanda da presentare alle banche è scaricabile nella sezione Procedura e Modulistica.

Consap comunica l’esito dell’istruttoria alla banca richiedente entro quindici giorni solari e consecutivi dal ricevimento della domanda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).

Inoltre il richiedente insieme alla domanda di sospensione dovrà presentare la seguente documentazione (in caso di morte del mutuatario è sufficiente il modello di domanda):

 

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
  • In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
  • In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto (es. dimissioni per giusta causa).

In caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

  • sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
  • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  1. Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
  • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto (es. recesso per giusta causa).

    In caso di dimissioni/recesso da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

  • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa
  1. Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
  • Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

NOTA BENE: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

  1. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti alternativi tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
  1. Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (documenti alternativi tra loro):
  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.

La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap – entro i successivi 10 giorni consecutivi –  la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Consap, acquisita la documentazione, entro 15 giorni solari consecutivi comunica l’esito dell’istruttoria alla Banca nonché, in caso di diniego, i motivi del mancato accoglimento.


La banca è tenuta a comunicare al richiedente le motivazioni del mancato accoglimento

 

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