Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS)

Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS)

Fondo GACS


La GACS è una garanzia statale finalizzata ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza ( non performing loans  o “NPL”) dai Bilanci delle Banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

La garanzia è onerosa e può essere concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) solo sui titoli  "senior"  emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della Legge 130/1999.

L'iniziativa è stata introdotta con il Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 - convertito con modificazioni in Legge 8 aprile 2016, n. 49 e rinnovata con il decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 (cd. “Stabilità finanziaria”), pubblicato sulla GURI del 25 marzo 2019 n. 71.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 15 luglio 2021, vista la positiva decisione della Commissione europea n. 4149 final (Case SA 62880 2021/N Italy) del 14 giugno 2021, ha emanato il prolungamento dello schema GACS per ulteriori 12 mesi, con scadenza 14 giugno 2022, con l’aggiornamento della composizione dei panieri CDS e la modifica dei criteri del calcolo del corrispettivo.

 

IL RUOLO DI CONSAP

Per l'intervento della GACS è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di euro 220 milioni, ulteriormente alimentato dai corrispettivi annui delle garanzie di volta in volta concesse.

La gestione del Fondo è stata affidata a Consap con il decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 4 agosto 2016 con il n. 21144.

Gli operatori dovranno presentare domanda inviando il modulo via PEC al MEF e a Consap, ai rispettivi indirizzi: [email protected] e [email protected].

Per l'invio della documentazione a corredo dell'istanza è stata allestita una Virtual Data Room (VDR) per la condivisione e lo scambio dei documenti e delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti nella procedura (banche richiedenti, CONSAP, MEF, Soggetto Indipendente, ecc.).

Per l'accesso alla VDR e il caricamento della documentazione, si rinvia alla pagina Istruzioni del modulo.

La presentazione dell'istanza si intende perfezionata all'avvenuta comunicazione da parte della società richiedente, a mezzo PEC, del completo caricamento nella VDR di tutta la documentazione prevista.

Il corrispettivo della garanzia è pagato tramite versamento al capitolo 3604 - capo X dell’entrata del bilancio dello Stato denominato “Corrispettivo annuo della garanzia concessa dallo Stato”
Codice IBAN:IT39H0100003245350010360400.