Nuova iniziativa di rimborso per “Polizze dormienti prescritte”

Nuova iniziativa di rimborso per “Polizze dormienti prescritte”

Polizze dormienti

 

Le polizze vita sono devolute al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 e ss., della L. 266/2005 – istituito presso in Ministero dell’Economia e delle Finanze – a seguito del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto e, pertanto, non sono risvegliabili e rimborsabili.

Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ha intrapreso nel tempo alcune iniziative, la cui gestione è stata affidata a Consap, al fine di indennizzare parzialmente i beneficiari di polizze vita che scontavano una prescrizione di un anno (fino all’entrata in vigore della L. 166/2008) o due anni (fino al 2012) rispetto al termine decennale poi introdotto dal D.L. 179/2012.

Nel corso degli anni, le iniziative di rimborso emanate dal Ministero con la pubblicazione di avvisi per la presentazione di domande di rimborso parziale, hanno preso in considerazione le polizze con evento (scadenza o decesso dell’assicurato) avvenuti tra il 2.01.2006 ed il 19.10.2010.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in continuità rispetto alle precedenti analoghe iniziative di rimborso, ha affidato a Consap la gestione delle domande di rimborso delle somme relative alle c.d. “Polizze dormienti”.

Sono rimborsabili, fino ad un massimo del 50%, le polizze, il cui diritto alla riscossione sia maturato successivamente alla data del 1° gennaio 2006 e lo stesso diritto si sia prescritto entro il 19 ottobre 2012, e che soddisfino tutti i requisiti previsti dal nono Avviso di rimborsabilità.

Le nuove domande di rimborso possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 febbraio alle ore  23.59 del 10 aprile 2024 esclusivamente attraverso il Portale Unico Consap, previa registrazione dei richiedenti (clicca qui)

 

Gli Intermediari (compagnie assicuratrici, banche, o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita) di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 sono tenuti al rilascio dell’attestazione – compilata in ogni sua parte – conforme al modello pubblicato su questo sito e disponibile qui .

Inoltre, nel caso di polizze smarrite dagli utenti, gli stessi Intermediari, oltre all’attestazione, devono rilasciare il documento sostitutivo del contratto con l’indicazione di contraente, assicurato e beneficiario caso scadenza e decesso, data di decorrenza e scadenza del contratto.