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Bollettino


Delibera n. 23213

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://ftseinvest.com e le relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  • mediante il sito internet https://ftseinvest.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su azioni, indici, valute digitali e materie prime;
  • per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://ftseinvest.com, tramite il dominio https://client.ftseinvest.com e l'apertura di un conto di trading. Sono in particolare proposte quattro tipologie di conto ("Field Account", "Hill Account", "Mountain Account" e "Sky Is The Limit Account"), differenziate per importo del deposito previsto e caratteristiche operative;
  • anche tramite la pagina https://webtrader.ftseinvest.com è possibile effettuare la registrazione nonché accedere all'area riservata del sito, ove è disponibile la piattaforma di trading;
  • quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://ftseinvest.com e delle pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com sono presenti generici riferimenti a "FTSEInvest" e, come modalità di contatto, sono indicate alcune caselle di posta elettronica ([email protected], [email protected] e [email protected]).

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://ftseinvest.com e le relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani (in particolare, tramite "cold calling" ed invio di email in lingua italiana);

CONSIDERATO che il sito internet https://ftseinvest.com e le relative pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società "FTSEInvest" menzionata nei sopra indicati domini non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://ftseinvest.com e le pagine https://client.ftseinvest.com e https://webtrader.ftseinvest.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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