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Personale del comparto in disponibilit�

L�articolo 44 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 detta disposizioni sulla gestione del personale in disponibilit� degli enti di cui all�articolo 1, comma 1, e rinvia alla normativa statale vigente in materia di eccedenze di personale per quanto non diversamente stabilito (art. 33, d.lgs. 165/2001 e seguenti).

Il personale del Comparto unico del pubblico impiego della Valle d�Aosta collocato in disponibilit�� iscritto in appositi elenchi secondo l�ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. Il Dipartimento personale e organizzazione dell�Amministrazione regionale, a seguito di comunicazione dell�ente dichiarante, ha l�obbligo di pubblicazione aggregata dell�elenco del personale distaccato in disponibilit� nell�ambito del medesimo Comparto. Rimane invece in capo ai singoli enti l�onere di riqualificare professionalmente e, ove possibile, ricollocare il personale in questione presso altri enti.

In virt� della normativa regionale, il personale in disponibilit� ha diritto al trattamento economico in godimento per un massimo di due anni. La spesa relativa, ivi compresi gli oneri sociali da corrispondere all�ente di previdenza, � a carico dell�ente di appartenenza sino al trasferimento ad un altro ente o al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell�indennit�. A tale data, se non interviene la ricollocazione presso l�ente di appartenenza o presso un altro ente del Comparto, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

In base all�articolo 41, comma 3, l.r. 22/2010, gli enti del Comparto unico della Valle d�Aosta che intendono procedere all�espletamento di procedure selettive uniche per la copertura di posti vacanti della dotazione organica verificano l�assenza di personale in disponibilit� iscritto nel presente elenco utilmente ricollocabili. In caso di presenza di dipendenti in disponibilit� appartenenti al profilo, categoria e posizione per cui � avviata la ricerca di personale, i predetti enti sono tenuti ad espletare prioritariamente le procedure di mobilit� per ricollocare i dipendenti in eccedenza.

Procedura

  1. Il Dipartimento personale e organizzazione chiede annualmente agli enti del Comparto unico di comunicare le eventuali eccedenze di personale emerse a seguito del processo di ricognizione e, in caso di presenza di dipendenti collocati in disponibilit�, procede ad aggiornare l�elenco presente nel proprio sito istituzionale, dandone anche comunicazione scritta agli altri enti del Comparto e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Prima di avviare le procedure per l�assunzione di personale, gli enti del Comparto unico della Valle d�Aosta verificano nell�elenco aggregato pubblicato nel sito istituzionale della Regione la presenza o meno di personale in disponibilit�.
  3. Laddove siano presenti dipendenti in disponibilit� appartenenti alla medesima categoria e posizione inseriti nel piano del fabbisogno, l�ente che intende procedere all�assunzione si rivolge all�ente di appartenenza del dipendente per ottenere le informazioni necessarie per il ricollocamento, effettuato sulla base dell�anzianit� di iscrizione nella lista.
  4. Qualora il personale in disponibilit� sia stato ricollocato o il rapporto di lavoro si stato risolto per la scadenza del termine di due anni previsto, l�ente di appartenenza dello stesso comunica al Dipartimento personale e organizzazione la cancellazione del dipendente dal proprio elenco di disponibilit� ai fini dell�aggiornamento dell�elenco aggregato del Comparto.


 

Disponibilit�

 



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