Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni non soggette a pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato - FOIA)
L'accesso civico generalizzato si esercita sui dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 (così detto decreto "Trasparenza").
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico generalizzato.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Al fine dell'applicazione del nuovo istituto è inoltre di fondamentale importanza l'articolo 5 bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
Distinzione fra accesso civico generalizzato e accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990
L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 (così detto “accesso documentale”), la cui finalità è quella di assicurare ai soggetti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento richiesto) la possibilità di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Per maggiori informazioni sull'accesso civico ai sensi della legge 241/1990 si rinvia alla specifica pagina.
Modalità di presentazione dell'istanza di accesso civico generalizzato
L'esercizio dei diritti di accesso civico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto trasparenza è subordinato alla presentazione di apposita istanza.
A chi presentare l'istanza
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, ove conosciuto
(nelle pagine dedicate agli uffici è possibile trovare tutti i riferimenti delle strutture regionali con l'indicazione dei nomi degli adetti, recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale a cui può essere inoltrata la richiesta) - all'Ufficio relazioni con il pubblico
(allocato presso Liguria Informa Point con sede a Genova, piazza De Ferrari 1, e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) - al settore Staff e Affari Giunta: piazza De Ferrari 1, 16121 (Genova), e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; nel caso di difficoltà di carattere tecnico nell'invio della richiesta a questo indirizzo, è possibile contattare il settore Staff e Affari Giunt ai seguenti recapiti:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Monica Limoncini - dirigente - tel.0105484975
- Francesco Campodonico - tel. 0105484928
- Ilaria Merino - tel.0105485346
Come presentare l'istanza
In linea generale l’invio della richiesta è possibile mediante: posta elettronica certificata, posta elettronica non certificata, posta ordinaria; fax; consegna presso gli uffici nei giorni lavorativi (di norma da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12).
Nei casi di trasmissione per via telematica dell’istanza – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, del decreto trasparenza – trova applicazione l’art. 65, c. 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD). In base a tale disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica si considerano “valide” ed “equivalenti” a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, alle seguenti condizioni:
- se sono sottoscritte e trasmesse unitamente alla copia del documento d'identità tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria in cui siano indicati in calce nome e cognome del richiedente, senza necessità di sottoscrizione autografa;
- se sono trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- se sono sottoscritte mediante la firma digitale;
- se l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In caso di richieste non presentate per via telematica e, quindi, presentate per posta ordinaria, per fax o direttamente presso gli uffici, queste devono essere sottoscritte e corredate da copia del documento di identità (ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Cosa si deve indicare nell'istanza
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. Resta comunque ferma la possibilità, per l'ufficio destinatario dell'istanza, di chiedere di precisare la richiesta identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Allegati
- accesso civico generalizzato - modulo
- estratto degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 33/2013
Controinteressati
L'ufficio competente per la trattazione dell’istanza di accesso civico generalizzato è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti contro interessati laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali). In tal caso l’ufficio comunica l’istanza ai controinteressati mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Procedimento di accesso civico generalizzato
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento dell’istanza, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013 a informare il Responsabile della Trasparenza al fine della loro pubblicazione.Laddove la richiesta di accesso civico sia accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. articolo 5, commi 7-9).
L'ufficio competente alla trattazione dell’istanza è tenuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, a motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'articolo 5 bis.
Rifiuto o mancata risposta da parte dell'Amministrazione e accoglimento in presenza di controinteressati - rimedi
Richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza
La richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza può essere presentata (ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 9):
- dal richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto
- dai controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito in ragione della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Ricorso al difensore civico
Come peculiarità delle richieste di accesso di competenza regionale, in alternativa al riesame, il richiedente e il controinteressato possono presentare ricorso al Difensore civico ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del decreto trasparenza, il quale va notificato anche all’Amministrazione regionale.
Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
Se l'accesso è stato negato o differito in ragione della tutela dei dati personali, il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Ricorso al Tar
In base al combinato disposto dei commi 7 (ultimo periodo) e 8 (settimo periodo) dell'articolo 5 del decreto trasparenza il richiedente può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale (ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 104/2010) nei seguenti casi:
- avverso la decisione dell'amministrazione sulla richiesta (rifiuto espresso, differimento o inerzia)
- avverso la decisione del Responsabile della trasparenza assunta in sede di riesame
- avverso la decisione del Difensore civico
Come precisato dalle Linee guida ANAC (cfr. allegato (3) domanda n.16 delle stesse) anche il controinteressato può proporre ricorso, ai sensi del suddetto articolo 116 del decreto legislativo 104/2010, avverso la decisione dell'ente di accoglimento della richiesta di accesso, ovvero avverso quella assunta dal Responsabile della trasparenza o dal Difensore Civico.
Come esercitare il diritto al riesame di accesso civico generalizzato o il ricorso al difensore civico
La richiesta di riesame da parte del responsabile della trasparenza, Luca Nervi, può essere presentata:
- alla casella di posta elettronica
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale dott. Luca Nervi via Fieschi 15, 16100 Genova
Il ricorso al Difensore civico regionale può essere presentato:
- tramite posta elettronica all'indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
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È possibile contattare telefonicamente gli uffici del Difensore civico ai numeri:
- 010.548.4432
- 010.548.4223
- 010.548.5604
Gli uffici del Difensore civico hanno sede in via delle Brigate Partigiane 2 - settimo piano - 16121 Genova.