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Origine degli alimenti: come leggere le etichette e cosa dice la normativa

Da dove arriva il cibo che mettiamo in tavola? L’origine degli alimenti è tra le informazioni più ricercate in etichetta dai consumatori italiani. La normativa italiana e quella europea prevedono l’indicazione di origine in etichetta solo per alcuni cibi. Ecco quali sono e che tipo di informazioni riportano.

  • articolo di
  • Michela Di Mario
05 aprile 2022
  • articolo di
  • Michela Di Mario
origine alimenti

L’origine geografica di quello che compriamo è tra le principali informazioni ricercate in etichetta dai consumatori, subito dopo la data di scadenza. Tra leggi nazionali e norme europee sono solo alcuni, però, i prodotti per i quali è obbligatorio dichiarare questa indicazione.

Carne bovina

Le informazioni che si trovano in etichetta non sono uniformi per tutti i tipi di carne. Per la carne bovina fresca o congelata (compresa la carne macinata con meno dell’1% di sale), la legge (precisamente i regolamenti europei 1760/2000 e 1825/2000) prevede che venga indicato:

  • paese di nascita;
  • paese di allevamento;
  • paese di macellazione;
  • paese di sezionamento.

Oppure che si trovi scritto “origine” seguito dal nome di uno Stato, se l'animale è nato, allevato, macellato e sezionato tutto in quello stesso Stato.

Non è, invece, obbligatorio riportare alcuna informazione sull’origine per le preparazioni a base di carne (carni fresche con l'aggiunta di condimenti, additivi o altri ingredienti) come ad esempio: gli hamburger con altri ingredienti rispetto alla carne macinata, gli spiedini, la carne marinata. Questo vale anche nel caso della carne trasformata, cioè per i salumi che, nel caso della carne bovina, si limitano alla bresaola.

Carne di pollo, maiale e caprina

Per la carne suina, caprina, ovina e di volatili, quindi anche la carne di pollo e di tacchino, la legge (precisamente il regolamento europeo 1337/2013, entrato in vigore il 1 aprile 2015) rende obbligatoria l’indicazione del:

  • paese di allevamento;
  • paese di macellazione.

Non è invece obbligatoria l’indicazione del paese di nascita. Si può però indicare genericamente “origine” seguito dal nome di uno stato, se l’animale è nato, allevato e macellato in quello stesso stato.

Prodotti a base di carne suina

Solo per le preparazioni e per le carni trasformate di origine suina, quindi salami, prosciutti, salsicce e altro, la legge italiana (precisamente il decreto ministeriale 6 agosto 2020) rende obbligatorio riportare in etichetta:

  • paese di nascita;
  • paese di allevamento;
  • paese di macellazione.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati nello stesso paese, l’indicazione può essere: “Origine - seguita dal nome del paese”. La scritta “100% italiano”, quindi, è utilizzabile solo nel caso in cui i suini siano nati, allevati e macellati in Italia.

Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più stati dell’Unione Europea, possiamo trovare l’indicazione “Origine: UE”. Se invece, la provenienza riguarda uno o più stati non appartenenti all’Unione Europea, l’indicazione sarà “Origine extra UE”. Sempre il decreto italiano di agosto 2020 specifica un’altra importante novità: l’indicazione deve essere apposta nel campo visivo principale dell’etichetta, oltre ad essere facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Purtroppo, il decreto non si applica ai prodotti etichettati con il logo DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta), cioè a tutti quei prodotti tradizionali, la cui tipicità è strettamente legata ad un territorio.

Il decreto che riguarda la dichiarazione di origine della carne suina trasformata è sperimentale. Salvo successive proroghe, è in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Pesce

Secondo la normativa europea in vigore dal 2000, sulle etichette dei prodotti ittici, o sui cartellini di quelli venduti sfusi e in filetti, anche al mercato, deve esserci:

  • l’indicazione della zona di cattura (per esempio Atlantico nord orientale) se il pesce è pescato;
  • l’indicazione della zona di allevamento (nome del paese) se il pesce è allevato.

Fare riferimento solo alla “zona Fao” (cioè la zona di cattura del pesce secondo una particolare divisione fatta dalla FAO) è vietato in quanto confonde il consumatore perchè di non facile consultazione.

L’origine può non essere indicata nei prodotti di pesce trasformati (per esempio i bastoncini impanati o il tonno in scatola).

Latte e derivati

Latte a lunga conservazione, yogurt, burro e formaggi devono riportare in etichetta:

  • il nome del paese nel quale è stato munto il latte;
  • il nome del paese in cui il latte è stato confezionato o trasformato.

Nel caso in cui il latte sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso paese, in alternativa alle due indicazioni precedenti basta mettere la dicitura “origine” seguita dal nome del paese.

Queste indicazioni non riguardano solo il latte vaccino, ma anche quello bufalino, ovo-caprino, d’asina e di altra origine animale.

A stabilire queste regole, è il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 che l’Italia ha adottato in via sperimentale dal 2017 (in attesa che anche l’Europa decida su questo tema) e che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Questo significa che le disposizioni presenti nel decreto valgono solo per ciò che viene prodotto in Italia.

Per il latte fresco c’è una legge ad hoc (Decreto ministeriale 27 maggio 2004) che già da tempo impone il riferimento territoriale in etichetta, utilizzando l’indicazione “zona di mungitura” o “provenienza del latte”.

Derivati del pomodoro

Polpe, pelati, concentrati, sughi che contengono più del 50% di pomodoro devono riportare in etichetta:

  • il paese di coltivazione del pomodoro;
  • il paese di trasformazione del pomodoro.

Nel caso in cui coltivazione e trasformazione avvengano nello stesso paese, si può trovare un’unica dicitura di questo tipo: “Origine Italia”. Se invece avvengono in più paesi, a seconda dei casi, si può trovare la dicitura: “Paesi UE”, “Paesi non UE”, “Paesi UE e non UE”.

A stabilire queste regole è il decreto ministeriale 16 novembre 2017 che l’Italia ha adottato in via sperimentale dal 2018 (in attesa che anche l’Europa decida su questo tema) e che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Questo significa che le disposizioni presenti nel decreto valgono solo per ciò che viene prodotto in Italia.

Per la passata di pomodoro, il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 impone già da tempo il riferimento territoriale alla zona di coltivazione del pomodoro, con riferimento alla regione o allo stato.

Riso e grano

Sia per il riso che per il grano duro impiegato per la pasta, il decreto ministeriale 26 luglio 2017 stabilisce le regole per l'etichettatura di origine.

Per quanto riguarda il grano duro è obbligatorio riportare in etichetta:

  • il nome del paese nel quale il grano è stato coltivato;
  • il nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola.

Se queste fasi avvengono nel territorio di paesi diversi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi non UE”, “Paesi UE e non UE”.

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri paesi UE” (oppure non UE). Ricordiamo che il grano italiano non è sufficiente per la produzione nazionale di pasta: gran parte viene importato. Ma qualsiasi materia dall'estero deve rispettare gli stessi limiti imposti dalle regole comunitarie: grano importato, dunque, non significa peggiore.

Per il riso è obbligatorio riportare in etichetta:

  • il paese di coltivazione del riso;
  • il paese di lavorazione;
  • il paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso” seguita dal nome del paese. Se, invece, avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi non UE”, “Paesi UE e non UE”. A stabilire queste regole, sono due decreti che l’Italia ha adottato in via sperimentale dal 2017 (in attesa che anche l’Europa decida su questo tema) e che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Miele

Il miele è un alimento molto influenzato dalle caratteristiche naturali della zona dove viene prodotto. In etichetta, quindi, devono essere indicati:

  • il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;
  • la provenienza della miscela, se il prodotto è il frutto di più mieli (esempio: miscela di mieli originari della UE: Italia-Ungheria; oppure miscela di mieli originari e non originari della UE: Italia-Argentina).

Per il miele di produzione italiana si può anche scrivere semplicemente “miele italiano”. Riferimenti territoriali o topografici più precisi (come la regione o il tipo di territorio), invece, sono facoltativi.

Uova

Le uova hanno un codice stampato sul guscio, da cui è possibile avere tutte le informazioni principali sul prodotto. Una vera e propria carta di identità dell’uovo, che permette la tracciabilità dell’intera filiera produttiva.

Le prime cifre riportate sul guscio indicano il tipo di allevamento (a terra, all’aperto). Poi si trovano lettere e numeri che fanno riferimento all’origine territoriale del prodotto: una sigla che indica la nazione di produzione (ad esempio per l’Italia si trova la sigla IT) e un codice di tre numeri che indica il comune dove è situato l’allevamento. Non si tratta però di un codice intuitivo come quello della nazione di produzione: per capire di quale comune si tratta si deve andare sul sito dell’Istat. Subito dopo c’è la sigla della provincia dell’allevamento. L’ultimo numero corrisponde al codice preciso dell’allevamento: non si tratta di un’indicazione particolarmente utile, ma è importante in caso di problemi molto specifici.

Leggi i nostri consigli per scegliere, conservare e cucinare le uova.

Olio extra vergine di oliva

Il regolamento Europeo 182 del 2009 ha imposto che sull’olio d’oliva vergine ed extravergine sia sempre indicato il paese di origine delle olive, oltre al paese di produzione, ossia dove si trova il frantoio.

Se l’olio è ottenuto nello stesso stato di raccolta delle olive si può indicare il nome del paese, seguito da diciture quali “Prodotto in...”, “Ottenuto in...”, “100% prodotto in …”. Se, invece, l’olio è ottenuto con olive provenienti da altri paesi la dicitura sarà: “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in... da olive raccolte in...”. Infine, se l’olio è ottenuto da miscele di oli comunitari o non comunitari, l’indicazione sarà: “Miscela di oli di oliva comunitari o non comunitari”.

Frutta e verdura

La legge impone che il consumatore sia informato sull’origine sia della frutta sia della verdura. L’indicazione del paese di provenienza deve essere presente sull’etichetta, quando si acquista un prodotto confezionato, e sulla venduta sfusa in esposizione. L’origine non è invece un’informazione obbligatoria se si tratta di prodotti puliti, tagliati e pronti (surgelati compresi).

Se vuoi goderti il gusto dei prodotti di stagione, ecco un pratico calendario su frutta e verdura di stagione da scaricare, stampare e tenere sempre in vista quando decidi di fare la spesa.

Dop, Igp, Stg

I prodotti Dop, Igp e Stg (ovvero Specialità tradizionale garantita) vengono definiti prodotti tipici: questi marchi, infatti, vengono concessi ai prodotti agroalimentari che, per le loro caratteristiche, sono fortemente legati ai luoghi di produzione, dove hanno radici storico-culturali. Rappresentano, quindi, una sorta di indicazione di origine, ma attenzione alle differenze.

Gli alimenti Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) devono, per legge, riportare il riferimento al territorio. Per i prodotti Dop le materie prime, la lavorazione e il confezionamento devono avvenire nel territorio d’origine dichiarato. Per gli Igp invece basta che al territorio indicato sia legato almeno uno di questi tre aspetti, e spesso non è la materia prima.

Gli altri prodotti

Il Regolamento Europeo 775/2018 in materia di indicazione di origine, entrato in vigore ad aprile 2020, prevede l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell’ingrediente primario se questo non coincide con l’origine del prodotto o con il paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione. Facciamo un esempio. Una confettura di fichi che riporta la bandiera italiana ma è fatta con fichi provenienti della Turchia, dovrà esplicitare in etichetta l’origine di questi ultimi. Questo perché il simbolo della bandiera italiana sul prodotto potrebbe far credere che si tratti di un prodotto interamente italiano.

Attenzione alle deroghe. L’obbligo di indicazione di origine introdotta dal Regolamento Europeo 775/2018 non si applica ai marchi registrati. Questo significa che se è il marchio stesso di un prodotto a richiamare l’origine, non vi è alcun obbligo di dichiarare la provenienza dell’ingrediente primario, persino se questa è diversa da quella evocata dal marchio. Anche i prodotti Dop, Igp e Stg non devono sottostare a quanto richiesto dal nuovo Regolamento Europeo, avendo già una designazione geografica riconosciuta.