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DDL concorrenza: nessun ritorno del tacito rinnovo sull'Rc auto

28 agosto 2017
Torna il tacito rinnovo sull'Rc auto? Ecco cosa c'è di vero

Prima della sua approvazione erano circolate voci di un ritorno del tacito rinnovo sulle rc auto contenuto nel nuovo DDL concorrenza. Ora che il decreto è stato approvato definitivamente il pericolo è stato scongiurato: nessuna reintroduzione del tacito rinnovo sulle polizze Rc auto. Abolito anche il tacito rinnovo per le polizze accessorie.

Secondo indiscrezioni circolate qualche mese fa, col nuovo DDL concorrenza sarebbe stato reintrodotto anche tacito rinnovo per le polizze Rc auto. Già però da una lettura del primo testo approvato alla Camera era chiaro che non ci sarebbe stato alcun ritorno. E anche ora che il DDL concorrenza è stato definitivamente approvato si può stare sicuri: il tacito rinnovo sulle polizze Rc auto è stato abolito e continuerà a esserlo.

Ciò di cui inceve si è dibattuto in Parlamento ha riguardato altri aspetti tra cui le polizze danni diverse dalla Rc auto e le polizze accessorie alla Rc auto. Mentre non è passata la proposta di eliminare il tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalla Rc auto, si è invece stabilito che le polizze accessorie alla Rc auto (parliamo delle coperture furto e incendio, sugli infortuni del conducente, sui cristalli...) siano senza tacito rinnovo. Ma facciamo chiarezza.

Quale era la situazione prima della nuova legge

Il tacito rinnovo sulle polizze Rc auto è stato abolito nel 2012 dal governo Monti. A seconda della scadenza, quindi, è l'assicurato che deve preoccuparsi di rinnovare la polizza scaduta, decidendo di accettare o meno la proposta di rinnovo inviata dall'assicurazione. Le polizze aggiuntive cosìddette "accessorie" (l'esempio più tipico è l'assicurazione sugli infortuni al conducente), pur venendo stipulate nello stesso momento, potrebbero però avere un contratto a parte. A seconda del contratto sottoscritto, perciò, solo per queste polizze e nel caso siano con il tacito rinnovo, era ancora necessario inviare una raccomandata per comunicare la disdetta di quella specifica copertura.

Cosa succede ora

La nuova legge ha sancito il divieto di tacito rinnovo per i contratti Rc auto e tutte le garanzie correlate se comprese nello stesso contratto della polizza Rc auto o se stipulate in altro contratto ma contestuale alla propria Rc auto.

Attenzione però: la norma vale dall’entrata in vigore della polizza (29 agosto 2017) quindi prima di tale data valgono ancora le vecchie regole. Inoltre un’eccezione potrebbe riguardare quei pochissimi casi di polizze di garanzie accessorie per cui non è stata inviata la disdetta in caso si sia già cambiata compagnia per la rc auto: in questo caso a nostro avviso i contratti sono ormai separati e quindi è un onere dell’assicurato inviare la disdetta (in questo caso quindi valgono le norme per le polizze danni). 

Invece nulla cambia per gli altri contratti danni (è il caso delle polizze casa, sugli infortuni…) per cui continuerà a valere la possibilità di averle annuali o poliennali, con o senza tacito rinnovo. Ricordiamo, inoltre, che dal 15 agosto 2009 è previsto che le polizze poliennali abbiano uno sconto, ma comportano l’obbligo da parte dell'assicurato di mantenerle per almeno cinque anni.

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