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Rottamazione cartelle: ravvedimento speciale prorogato al 31 maggio

Dopo la proroga al 15 marzo delle scadenze della rottamazione quater arriva la proroga al 31 maggio per aderire al ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 2022. Vediamo tutte le scadenze e chi ne può usufruire.

03 aprile 2024
Rottamazione o condono delle cartelle esattoriali

Con il Milleproroghe il Governo era intervenuto spostando al 31 marzo la scadenza per aderire al ravvedimento speciale delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 2022, ora con il decreto sullo stop definitivo alla cessione del credito, ha prolungato ulteriormente la scadenza, portandola al 31 maggio 2024.

Per aderire alla rottamazione-quater bisognava pagare la prima o unica rata entro il 31 ottobre, la seconda entro il 30 novembre, e la terza il 28 febbraio. Tuttavia, il governo aveva già dato la possibilità ai ritardatari di non perdere l’opportunità di mettersi in regola con il fisco pagando prima o unica rata e seconda rata entro il 18 dicembre 2023. Per non perdere liquidità però, stante le adesioni inferiori a quelle preventivate, era arrivata l’ulteriore proroga della rottamazione quater che spostava il pagamento delle prime tre rate al 15 marzo, anche per chi non aveva ancora pagato le prime due. 

In cosa consiste la rottamazione 

La rottamazione quater delle cartelle esattoriali ha modalità molto simili a quelle viste con le precedenti edizioni.

Con la definizione agevolata, questo il nome tecnico, i contribuenti possono estinguere i debiti con l’erario, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando esclusivamente le somme dovute:

  • a titolo di capitale;
  • a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In caso di multe per la violazione del codice della strada, è dovuto l’importo della multa stessa, così come avviene per le altre eventuali sanzioni amministrative.
Grazie alla rottamazione quater vengono annullati interessi, sanzioni, interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio.

Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni, quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni.

Non è possibile rottamare le cartelle relative a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, per crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, per multe ammende o sanzioni pecuniarie dovute a seguito di condanne penali e le somme affidate dagli enti locali o territoriali per la riscossione a mezzo avviso di pagamento. La stessa esclusione vale per le casse e gli enti previdenziali che non provvedono entro il 31 gennaio 2023 a emanare un provvedimento che ricomprenda nella rottamazione i carichi affidatigli.

Il piano dei pagamenti della rottamazione

Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater può essere fatto tutto in unica volta, entro il 15 marzo 2024 o in 18 rate trimestrali con tasso d’interesse pari al 2% annuo. In caso di rateazione trimestrale:

  • la prima rata scadente il 31 ottobre 2023 e la seconda rata scadente il 30 novembre 2023 ammontano al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute e possono esser versate entro il 15 marzo 2024;
  • le altre rate di pari ammontare scadono il 15 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per pagare le rate della rottamazione è possibile utilizzare la modalità online tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione, l’app EquiClick o attivare la domiciliazione sul conto corrente, in alternativa ci si può recare presso gli uffici dell’Agenzia o utilizzare i moduli di pagamento presso gli sportelli bancari, postali ATM, postamat o ricevitorie e tabaccai.In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate superiore a 5 giorni, il beneficio della rottamazione decade e i versamenti fatti vengono considerati a titolo di acconto su quanto dovuto complessivamente.

Come modificare il piano dei pagamenti

Comunicazioni alla mano, è possibile segnalare errori, commessi in fase di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater, relativi alla selezione del campo dedicato alla richiesta di adempiere al pagamento in “unica soluzione” anziché nel “numero massimo previsto dalla norma”. Per farlo basta accedere al servizio ContiTu allegando un documento d’identità e copia della comunicazione ricevuta. Attenzione, perché le modifiche possono esser fatte al massimo 3 volte.

Loggandosi nel portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione è possibile, inoltre, richiedere online l’addebito sul conto corrente delle rate previste dal proprio piano di rateazione.

Infine, sempre online è possibile scegliere di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle “rottamabili”, con la possibilità di ricalcolare l’importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.

La comunicazione dell’Agenzia delle entrate Riscossione

Dopo l’analisi delle domande ricevute, entro il 30 settembre l’Agenzia ha fornito il totale delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla rateazione scelta in fase di presentazione della domanda, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per chiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Le comunicazioni sono arrivate via PEC o posta raccomandata, ma accedendo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione tramite la SPID, la CIE o la CNS è possibile scaricarne una copia. Anche chi non ha nessuna credenziale per accedere al sito può ottenere la copia accedendo all’area pubblica allegando semplicemente una copia della carta di identità.

Se il piano dei pagamenti prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.
Le lettere sono identificate in base all’esito della richiesta: 

  • AT per l’accoglimento totale; 
  • AP in caso di accoglimento parziale (in presenza anche di debiti non rientranti nella rottamazione); 
  • AD per le adesioni con debiti “rottamabili” ma nessun importo da pagare; 
  • AX per adesioni con debiti “rottamabili” per i quali non si deve pagare nulla e con un importo residuo da pagare per debiti “non definibili"; 
  • RI, infine, riguarda le adesioni rigettate in quanto i debiti indicati nella domanda non sono “rottamabili” e, quindi, l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Come aderire alla rottamazione quater

C’erano  due modalità per aderire alla rottamazione, la prima loggandosi con la SPID la CIE o la CNS nel portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali siano i debiti rottamabili, la seconda era  accedendo all’area pubblica compilando un apposito form allegando un documento d’identità e l’indirizzo email cui ricevere le comunicazioni. Nell’area personale, entro il 30 giugno si poteva quindi indicare quali debiti si volevano rottamare e, entro il 30 settembre l’Agenzia ha comunicato l’accoglimento o il diniego della domanda.

Il condono delle cartelle fino a mille euro

Il provvedimento contenuto in manovra prevedeva lo stralcio totale delle cartelle fino a 1000 euro, cioè la cancellazione totale del debito, senza pagare nulla. Le cartelle che accedono al condono devono esser state consegnate all’Agenzia delle entrate Riscossione (o altro agente della riscossione) dal 1° gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2015. Le cartelle sono state annullate il 31 marzo 2023, quindi il controllo della propria posizione sul portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione, accedendo all’area riservata con la SPID, la CIE o la CNS, è possibile a partire da questa data.

Il limite dei mille euro si calcola sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ogni singolo debito tributario. Rientrano nello stralcio anche eventuali debiti residui delle rottamazioni precedenti che rispettino i requisiti appena visti.

Attenzione perché le cartelle derivanti da debiti con enti diversi da quelli statali, come ad esempio le multe per la violazione del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, vengono annullate solo per la parte dovuta per interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, pertanto la cartella non viene eliminata dal tutto, rimane dovuta la somma iniziale più le spese di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.

Tuttavia, gli enti creditori come i Comuni, che devono riscuotere le sanzioni amministrative, possono decidere di non aderire allo stralcio.

Il ravvedimento speciale

Per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate è previsto un “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso fino al 31 dicembre 2022. In questo caso si versa un diciottesimo della sanzione oltre all'imposta e gli interessi dovuti entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre, sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Il ravvedimento speciale riguarda la regolarizzazione:

  • delle dichiarazioni dei redditi validamente presentate, anche se tardivamente ma nei 90 giorni;
  • di errori legati a detrazioni o deduzioni di imposta;

Sono escluse dal ravvedimento speciale le dichiarazioni omesse, cioè non presentate anche oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria e il quadro RW del modello Redditi.

Le altre misure per mettersi in regola col Fisco

Oltre allo stralcio delle cartelle fino a mille euro e alla rottamazione il Governo Meloni ha introdotto una serie di ulteriori misure volte ad agevolare il contribuente che si vuole mettere in regola.

Infatti, viene prevista una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, delle dichiarazioni relativi al 2019, 2020 e 2021. Possono usufruire di questa agevolazione le comunicazioni per le quali al primo gennaio 2023non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o la prima rata oppure delle comunicazioni recapitate dopo il primo gennaio 2023. Si tratta di uno sconto sulla sanzione dovuta, che passa al 3% invece che al 10%, restano invariate le somme dovute per interessi, imposte, contributi previdenziali ed eventuali somme aggiuntive. 

Inoltre, si prevede la possibilità di poter sanare le irregolarità degli obblighi e gli inadempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene semplicemente versando una sanzione pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può esser fatto in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

È possibile anche regolarizzare l'omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Con la finanziaria si introduce la possibilità di sanare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento. In questo caso è sufficiente il pagamento integrale della sola imposta in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure tramite rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali. Le rate devono essere di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati a partire dal 1° aprile 2023.