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Auto per disabili: le agevolazioni fiscali

25 agosto 2022
agevolazioni fiscali auto disabili

Lo Stato ha predisposto delle agevolazioni fiscali per le auto destinate a persone disabili. Ecco tutto quello che devi sapere sull'acquisto, le riparazioni, l'Iva, il bollo, i passaggi di proprietà e soprattutto come ottenerle.

Lo Stato ha previsto agevolazioni fiscali particolari per il settore auto, da destinare alle persone con disabilità. Innanzitutto è bene ricordare che le riduzioni e le esenzioni d’imposta sono riconosciute per i veicoli che vengono utilizzati in modo esclusivo o prevalente per il trasporto del disabile. Inoltre, se iquesti è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

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Chi ne ha diritto

Le agevolazioni per il settore auto possono essere utilizzate da:

  • i non vedenti, cioè le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (gli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/2001 individuano le categorie di non vedenti, definendo i ciechi totali, parziali e gli ipovedenti gravi);
  • i sordi, cioè i minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/70);
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (disabilità grave ex art. 3 comma 3 L 104/92);
  • i disabili con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (disabilità grave ex art. 3 comma 3 L 104/92);
  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, solo in caso di adattamento del veicolo. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva al 4%, detrazione Irpef sull’acquisto, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione). 

Se il disabile è fiscalmente a carico di un familiare

Le agevolazioni sono concesse anche al familiare che sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.  Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni invece, il limite di reddito per esser considerati a carico è di 4.000 euro annui. Per calcolare questo limite di reddito non si deve tenere conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità, l’accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili). Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile. Il familiare che dichiara a proprio carico il disabile, per comprovare il sostenimento della spesa può far intestare la documentazione indifferentemente a sé o al disabile.

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I veicoli agevolati

Le agevolazioni per il settore auto, che spettano a tutte le categorie di disabilità che abbiamo detto, riguardano i seguenti veicoli (sia nuovi sia usati):

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan (solo per la detrazione Irpef su acquisto e riparazione): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

Oltre ai veicoli appena visti, ce ne sono altri che sono agevolati esclusivamente per i portatori di handicap psichico, con problemi di deambulazione o con ridotte o impedite capacità motorie:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non è in alcun caso agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delleminicar” che possono essere condotte senza patente.

Definizioni di invalidità e agevolazioni

Per individuare quali agevolazioni fiscali spettano occorre controllare i verbali di invalidità o di handicap, in cui si trova il riferimento alla normativa.

I verbali distinguono tra sei tipologie di persone, che, a seconda del caso, hanno diritto a differenti agevolazioni in tema di veicoli. Vediamoli nella tabella seguente:

 
 Requisito medico legale Beneficio   Tipo di verbale
 invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
(Dpr 495/1922 - art. 381)
 

Contrassegno invalidi

 Invalidità civile/handicap/disabilità/ cecità/sordità 
 Non vedenti (art. 12 Dpr 503/96)
 Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L 449/97)  Benefici per veicoli senza adattamento  Handicap
 Disabilità psichica o mentale con gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento (art. 30 c.7 L 388/2000)  Benefici per veicoli senza adattamento  Invalidità civile
 Non vedenti (art 50 L 342/2000)  Invalidità civile/handicap/ cecità
 Sordità (art 50 L 342/2000)  Sordità
 Invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30 c.7 L 388/2000)  Invalidità civile/handicap/ cecità

L’adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva al 4%, detrazione Irpef sull’acquisto, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione).

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo presso la Motorizzazione e, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Per i disabili che sono titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Infatti, gli adattamenti al sistema di guida per chi ha la patente speciale, devono corrispondere sempre a quelli prescritti dalla Commissione medica. Invece, in mancanza di patente speciale, gli adattamenti devono consentire l’accompagnamento della persona con disabilità.

Non può essere considerato adattamento l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. Sono invece agevolabili tutti gli adattamenti per i quali vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento. Tra gli altri, è agevolabile la pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica, lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica, il braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica, il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico, il sedile scorrevole/girevole che permette  l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile, il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza) o lo sportello scorrevole.

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I documenti per ottenere le agevolazioni

La documentazione necessaria a ottenere le agevolazioni cambia a seconda che il veicolo sia da adattare oppure no.

Quando non è necessario l’adattamento del veicolo

Come prima cosa occorre provare la propria condizione tramite la certificazione attestante la condizione di disabilità che varia a seconda dell’handicap:

  • per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;
  • per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica e mentale. Inoltre, è necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. In alternativa si può presentare un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida;
  • per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Possono documentare lo stato di handicap grave, anche tramite una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia riferimento alla gravità della patologia;
  • per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. In questo caso però è necessario che a queste persone sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Inoltre, occorre la fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto è concessa anche quando l’indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). L’indennità di frequenza non permette di accedere alle agevolazioni fiscali per il settore auto.

Infine, per ottenere l’iva al 4%, occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

Quando è necessario l’adattamento del veicolo

Oltre ai documenti richiesti quanto non serve l’adattamento, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

  • la fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef non è necessario possedere una qualsiasi patente di guida, sia da parte del disabile sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico;
  • solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente;
  • fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
  • copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, da cui risulti esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

In alternativa della fotocopia della patente e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, si può presentare una copia semplice della patente posseduta, se contiene l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) necessari al veicolo per poter esser guidato, così come stono stati prescritti dalle commissioni mediche locali.

Ricordiamo che in caso di adattamento del veicolo, non è necessario che la persona disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento per aver diritto alle agevolazioni del settore auto.

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La detrazione per l’acquisto dei veicoli

In caso di acquisto di un veicolo il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto che va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. La scelta viene fatta in sede di dichiarazione dei redditi, generalmente conviene la ripartizione in quattro quote in caso di redditi bassi.

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L’Iva ridotta al 4% sull’acquisto

Sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se a benzina o ibride o 2.800 centimetri cubici se diesel o ibride e fino a 150 kW di potenza se elettriche, si applica l’aliquota agevolata del 4% al posto di quella ordinaria del 22%. L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

  • all’acquisto contestuale di optional;
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata sopra indicati);
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
  • alla riparazione o sostituzione degli adattamenti.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti o gli adattamenti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare che lo dichiara a proprio carico fiscalmente. Non sono agevolabili gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati anche se destinati al trasporto di disabili.

L’Iva agevolata si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È tuttavia possibile riottenere il beneficio, prima del trascorrere dei quattro anni se il primo veicolo beneficiato è stato demolito, quindi cancellato dal PRA. Come per le detrazioni sull’acquisto non è invece possibile ottenere lo sconto sull’Iva se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

In caso di furto del veicolo, è possibile riottenere il beneficio, presentando al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. In caso di vendita o donazione del veicolo, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si perde l’agevolazione e si deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (cioè il 22%) e quella realmente versata con l’Iva ridotta.  Questa disposizione non si applica se il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Il vincolo dei due anni dall’acquisto, non si applica in caso di cessione del veicolo da parte dell’erede che lo ha ricevuto in eredità dal disabile. 

Sui veicoli destinati a persone con ridotta capacità motoria, l’iva al 4% si applica sia in caso di adattamento fatto prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), che per le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli anche usati. La stessa agevolazione riguarda la riparazione degli adattamenti e i relativi acquisti di accessori e strumenti. Nel caso in cui si tratti di un minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, si potrà usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso.

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Esenzione dal bollo auto

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto sui veicoli agevolati che abbiano limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4%.

Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate della normativa nazionale, quindi è importante informarsi presso la Regione per sapere a cosa si abbia diritto in tema di bollo auto. In ogni caso sono esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione (ove manchi ci si deve rivolgere all’Agenzia delle Entrate), che può delegare le sedi ACI. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi.

Per fruire dell’esenzione il disabile deve presentare all’ufficio competente la documentazione prevista, entro 90 giorni dalla scadenza entro cui andrebbe pagato il bollo. Ogni Regione fa a sé diverse però permettono di operare online direttamente sul loro sito, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Questa procedura è necessaria solo per il primo anno di richiesta dell’esenzione. Non occorre far altro per gli anni successivi fino al momento in cui non cambino le condizioni che danno diritto all’esenzione (ad esempio la vendita del veicolo). Per esser certi di non pagare occorre attendere la conferma di inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno che dichiari l’esenzione del veicolo dal pagamento del bollo.

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I passaggi di proprietà

I veicoli agevolati, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà, sia in caso di acquisto di un veicolo nuovo che di uno usato. L’esenzione non riguarda i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. 

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