Consigli

Cosa fare in caso di incidente stradale e come chiedere il risarcimento

In caso di sinistro, per sapere esattamente come comportarsi, è importante capire quali sono i passi da fare per far valere i propri diritti.

16 marzo 2023
Incidente

Sei appena stato coinvolto in un incidente stradale e non sai quale sia l’iter giusto da percorrere per denunciare il fatto e ottenere un risarcimento danni. Come comportarsi in caso di sinistro? Quali sono le prime cose da fare? Come si fa a calcolare quanto spetta e quali sono gli obblighi dell’assicurato? Ecco tutti i passaggi da seguire.

Denunciare l’incidente

La prima cosa da fare, dopo aver verificato che non ci siano feriti per i quali si deve tempestivamente chiamare i soccorsi e i vigili (soprattutto se non c’è certezza della colpa), è quella di denunciare il sinistro alla propria compagnia tempestivamente e comunque entro 3 giorni. Come? Compilando e inviando la constatazione amichevole (Modello CAI/CID): è possibile farlo anche senza modulo blu, che rimane però il metodo più semplice.

Chiedere il risarcimento

Indennizzo diretto

Con la procedura di indennizzo diretto, colui che è stato danneggiato e ha ragione in tutto o in parte, farà richiesta di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente.

Attenzione però: requisito obbligatorio è che lo scontro sia avvenuto tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia oltre al fatto che i conducenti non devono aver riportato lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità. Inoltre, le compagnie coinvolte devono aderire alla convezione C.A.R.D.: le compagnie italiane ammesse ad operare nella RC Auto aderiscono tutte alla C.A.R.D. ma non lo fanno tutte le imprese estere. A questo proposito, sul sito dell’IVASS è presente l’elenco delle compagnie estere ammesse ad operare nella RC Auto ed è specificato se l’impresa aderisce o meno alla convenzione C.A.R.D. Con le modifiche introdotte dalla Legge sulla concorrenza, a partire dal 1 gennaio 2023 anche le compagnie estere che operano in Italia dovranno aderire alla convenzione C.A.R.D.

Procedura ordinaria

Negli altri casi bisogna seguire la procedura ordinaria, quindi chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. La procedura viene applicata quando lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danno fisici gravi.

I terzi trasportati invece chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano al momento del sinistro.

Attenzione ai testimoni

In caso di sinistri con soli danni a cose bisogna indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro o al primo atto formale verso la compagnia. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia è tenuta a richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, in modo da permettere all'assicurato di fornire le informazioni mancanti. Se venissero indicati successivamente potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Tempi e modalità di risarcimento

Dipendono da diversi fattori. Per calcolare il risarcimento dei danni dopo un incidente stradale, bisogna distinguere tra:

  • Danni provocati al mezzo
  • Danni provocati alla persona

La compagnia di assicurazione ha tempo 30 giorni per poter mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al mezzo e agli oggetti trasportati. La condizione è che entrambi i conducenti che sono stati coinvolti nell’incidente abbiano firmato il Modulo blu. In caso contrario, ossia se il Modulo blu non è stato firmato dalla controparte, i giorni per formulare un’offerta diventano 60.

In caso siano stati riportati danni fisici alla persona, il tempo per fare l'offerta di risarcimento sale invece a 90 giorni.

Calcolo risarcimento

Per calcolare i danni occorsi al veicolo dopo un incidente stradale, vengono prese in considerazione tutte le spese che sono necessarie alla riparazione del veicolo stesso. Se il valore del danno dovesse essere superiore a quello del veicolo, il titolare verrà risarcito nel limite dell’importo assicurato.

Poniamo il caso in cui, ad esempio, il valore commerciale delle vostra auto sia di 4000 euro: se per riparare il veicolo fossero necessari 5000 euro, l’importo massimo che vi verrà risarcito non supererà comunque i 4000 euro.

Per quantificare l’entità del danno, l’assicurazione si rivolge quindi ad un perito di fiducia,  che, dopo aver esaminato tutte le conseguenze subite dal veicolo a causa dell’incidente stradale, redige una perizia che segnala l’importo da risarcire.

Che cosa viene preso in considerazione? Generalmente, per il risarcimento dei danni per incidente stradale, si esaminano le fatture emesse per la riparazione del danno ma anche il preventivo che era stato fatto dal carrozziere di fiducia.

Infine, è bene sapere che se ci si reca in un’officina convenzionata con l’assicurazione per effettuare le riparazioni dopo il sinistro, generalmente non ci saranno problemi.

Risarcimento danni fisici

Il risarcimento dei danni fisici invece, merita un discorso a parte perché i danni fisici sono sempre associati al danno biologico - sia di natura temporanea che di natura permanente - valutabile esclusivamente dal medico legale: dopo aver preso in esame la documentazione sanitaria e, naturalmente, dopo aver accuratamente visitato il soggetto che ha subito un danno fisico, il medico determinerà la percentuale di danno permanente oltre che il periodo di decorso della malattia.

Ma come viene calcolata questa percentuale e il relativo periodo di malattia che corrisponderà al rimborso? Il medico legale si servirà di alcune tabelle dedicate, contenenti il punteggio, espresso in percentuale, che corrisponde ad ogni tipo di lesione.

Nello specifico, il calcolo del danno biologico viene effettuato secondo questi due fattori: 

  • la percentuale del danno biologico (più è alta e maggiore sarà il risarcimento)
  • l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento)

Il danno biologico può essere distinto in:

  • Inabilità temporanea (abbreviata I.T.). Perdita temporanea - quindi limitata nel tempo e non definitiva come l’invalidità permanente - in modo totale o parziale, della capacità dell’assicurato ad attendere alle sue occupazioni. Il tutto, naturalmente, deve essere certificato da un medico. Se il soggetto leso non fosse in grado di compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.). Se il danno, tuttavia, dovesse incidere in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.). Non sempre l’IT entra nel calcolo della liquidazione, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni.
  • Invalidità permanente (abbreviata I.P.). Se il soggetto leso ha subito menomazioni fisiche tali da comprometterne il resto della vita e le conseguenze del sinistro, quindi, non sono eliminabili con cure o terapie, si avrà l’invalidità permanente, che si misura in percentuale da 1% al 100%: per un colpo di frusta, ad esempio, la percentuale di invalidità permanente va dallo 0 al 2% mentre il 100% equivale ad uno stato vegetativo. Le lesioni di lieve entità (sotto i 9 punti percentuali), sono risarcibili solo se sono riscontrabili da accertamento clinico strumentale oppure visivamente, come, per esempio, le cicatrici. È quindi consigliabile eseguire gli esami necessari che possano evidenziare il danno subìto e conservarne gli esiti, per essere sicuri di ottenere il risarcimento.

La valutazione di tutti gli elementi è piuttosto complessa e in continua evoluzione: sono decisive l’esperienza e la preparazione del medico legale e degli avvocati.

Accettare o rifiutare il risarcimento

Dopo aver seguito tutti i passaggi, denuncia di sinistro, richiesta di risarcimento e ricezione dell’offerta, una volta accettata la somma proposta dalla compagnia di assicurazione si incassa il denaro e la procedura viene chiusa.

E se l’offerta di risarcimento non fosse soddisfacente? 

Le offerte delle compagnie non sempre sono soddisfacenti. Per poter accettare un’offerta adeguata, è bene valutarla attentamente e, se questa non è soddisfacente, è consigliabile accettare l’offerta con riserva. Come? Si parla, tecnicamente di “accettazione a titolo di acconto per maggior danno”: l’assicurato tiene la somma proposta a titolo di acconto incassando l’assegno per poi rilanciare una nuova proposta all’assicurazione.

E se la compagnia non dovesse rispondere o non dovesse dare una risposta soddisfacente?

Non resta che tentare una procedura di conciliazione e poi ricorrere al giudice. Le strade sono queste: se il valore della lite è entro i 15.000 euro si può fare la conciliazione paritetica tra ANIA e associazioni di consumatori, altrimenti c’è la negoziazione assistita (che non ha limiti di importo ed è obbligatoria se poi si vuole andare in giudizio).

Se il sinistro è avvenuto in Italia con un veicolo straniero, bisogna seguire un’altra procedura ancora: la richiesta di risarcimento va inviata direttamente all’UCI (Ufficio Centrale Italiano). 

Se invece il sinistro è avvenuto all’estero, la procedura è ancora diversa: puoi trovare qui tutte le informazioni che ti interessano a riguardo.

Puoi anche effettuare una richiesta di accesso ai documenti conservati dalle compagnie assicurative sul tuo sinistro compilando e inviando questo modello di lettera.

Scopri anche come funziona il modello "Città 30" e come comportarti se sei proprietario di un modello di Chevrolet con un airbag pericoloso.

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