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Rc auto familiare: come funziona e in quali casi si applica

Lo scorso 16 febbraio è entrata in vigore l'rc auto familiare, la novità del decreto fiscale che permette di applicare la classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia a tutti i veicoli dello stesso nucleo, anche in caso di rinnovo. Ma attenzione agli incidenti: confermata dal Decreto Milleproroghe la possibilità di applicare aumenti fino a cinque classi di merito in caso di sinistri. Vediamo come funziona e chi ne può usufruire.

27 febbraio 2020
Car sharing

Alla fine non è arrivata l'annunciata proroga, così l'rc auto familiare è entrata in vigore lo scorso 16 febbraio. Ma cosa cambia per chi deve assicurare un'auto o una moto? In pratica, l’rc auto familiare consente di applicare la classe di merito più favorevole di un componente della famiglia a tutti i veicoli, non necessariamente della stessa tipologia, di proprietà dello stesso nucleo familiare. Attenzione, però, perché la legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha inserito un sistema di malus che penalizza in caso di incidente: se il beneficiario del contratto familiare con veicolo di diversa tipologia (per esempio nel caso di un figlio che usufruisce della classe dell'auto del genitore per assicurare il proprio scooter) causa un incidente con danni superiori a 5.000 euro, al momento del rinnovo della polizza potrebbe subire un aumento fino a cinque classi di merito. Il possibile aumento scatterebbe quindi solo per danni di una certa entità ed è a discrezione della compagnia. 

Come funziona l'rc auto familiare

Per venire incontro a chi stipula un nuovo contratto di assicurazione per una seconda auto o per agevolare un familiare convivente, dal 2007 è in vigore la legge 40 (anche se, nonostante la conversione in legge, qualcuno identifica ancora il provvedimento come il decreto Bersani) che semplifica notevolmente le procedure e aiuta a risparmiare. Ma cosa prevede esattamente la legge Bersani? Questa normativa stabilisce che in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, sia nuovo che usato, il titolare della polizza o un suo familiare possano godere della classe di merito più favorevole, sia rimanendo legati alla stessa compagnia che cambiandola. Di fatto, chi stipula un nuovo contratto può utilizzare l'attestato di rischio del titolare ed ereditare, così, la stessa classe di merito. Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'rc auto familiare? Le modifiche introdotte dal decreto fiscale ed entrate in vigore il 16 febbraio di fatto ampliano la possibilità di applicare quanto già previsto dalla legge Bersani.

Per quanto riguarda l’indicazione dei cinque anni senza sinistri, abbiamo chiesto chiarimenti a IVASS perché la norma è interpretabile: le compagnie al momento considerano i 5 anni senza sinistri solo in caso di attestato di rischio completo riferito al veicolo che dovrebbe usufruire della classe più favorevole. Non viene applicata quindi la classe migliore in caso il beneficiario sia assicurato da meno di 5 anni (in questo caso nell’attestato di rischio è presente la diciture n.a., cioè non assicurato). A nostro avviso, invece, dovrebbe valere il principio di assenza di sinistri, anche nel caso di attestato di rischio incompleto: l’Istituto di Vigilanza è del nostro stesso avviso, ma non può sostituirsi al legislatore e per questo motivo ha sollecitato più volte il Ministero dello Sviluppo Economico a fornire una lettura della norma più favorevole agli assicurati. Non mancheremo di informare i consumatori sui futuri sviluppi.

Sì ai rinnovi e ai veicoli di diverse tipologie

Normalmente, quando si stipula un nuovo contratto di assicurazione, la classe d'ingresso "standard" assegnata è la CU 14 e questo corrisponde anche a un premio più elevato. Allora come sfruttare i benefici previsti dalla Legge Bersani, ora ampliata dall'rc auto familiare? Per fare in modo che questa regola venga applicata, sono necessarie alcune condizioni. Mentre prima delle modifiche introdotte dal decreto fiscale erano esclusi tutti i casi di rinnovo, ora si potrà usufruire della classe più favorevole anche in questa circostanza, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni. Il veicolo, inoltre, non deve più essere della stessa tipologia di quello di cui vogliamo utilizzare l'attestato di rischio (ed ereditare, di conseguenza, anche la classe di merito) come in precedenza: quindi è valido anche ad esempio nei casi auto-moto.

Per quanto riguarda l’indicazione dei cinque anni senza sinistri, abbiamo chiesto chiarimenti a IVASS perché la norma è interpretabile: le compagnie al momento considerano i 5 anni senza sinistri solo in caso di attestato di rischio completo riferito al veicolo che dovrebbe usufruire della classe più favorevole. Non viene applicata quindi la classe migliore in caso il beneficiario sia assicurato da meno di 5 anni (in questo caso nell’attestato di rischio è presente la diciture n.a., cioè non assicurato). A nostro avviso, invece, dovrebbe valere il principio di assenza di sinistri, anche nel caso di attestato di rischio incompleto: l’Istituto di Vigilanza è del nostro stesso avviso, ma non può sostituirsi al legislatore e per questo motivo ha sollecitato più volte il Ministero dello Sviluppo Economico a fornire una lettura della norma più favorevole agli assicurati. Staremo a vedere. 

Anche per familiari conviventi stabilmente

Ci sono delle condizioni da rispettare anche per quanto riguarda il proprietario e che non hanno subito variazioni con il decreto fiscale: deve essere un suo familiare stabilmente convivente. Nel caso di padre e figlio che vivono insieme, quindi, un'ipotetica nuova auto acquistata dal figlio potrà essere assicurata usufruendo della classe di merito del padre, ma solo se i due vivono stabilmente sotto lo stesso tetto. Le regole non vengono applicate nel caso in cui l'attestato di rischio sia intestato a una persona giuridica, come nel caso di auto aziendali o intestate a una società.

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