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Il regime forfettario: imposte e contributi Inps

Il regime forfettario attualmente in vigore si basa sulla tassazione del reddito calcolato come differenza tra i ricavi e i costi stimati in modo appunto “forfettario” in base al tipo di attività svolta. L’imposta sostitutiva è del 15% e a certe condizioni diventa del 5% per i primi 5 anni di attività.

06 maggio 2021
foglio carta intestata INPS e 20 euro

Il regime forfettario essendo particolarmente vantaggioso, prevede vari requisiti di accesso e mantenimento che, una volta superati fanno ricadere nella gestione ordinaria della partita Iva.

Il principale requisito riguarda i ricavi e i compensi annui, che dovranno risultare inferiori a 65.000 euro, a prescindere dal tipo di attività che svolgi o che intendi svolgere. Il limite, quindi, è valido per tutti i Codici Ateco dei contribuenti che scelgono questo regime semplificato.

Per calcolare i ricavi devi considerare solo i redditi prodotti tramite Partita Iva e, nel caso si svolgano due o più attività, devi sommare i ricavi derivanti da ognuna di esse il cui il totale non può superare i 65.000 euro annui.

Inoltre, per rimanere nel forfettario occorre percepire al massimo 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Questo limite si riferisce anche all’anno precedente a quello di ingresso nel regime forfettario, ma non viene considerato se il rapporto di lavoro è cessato durante l’anno precedente.

Infine, bisogna sostenere un totale massimo di 20.000 euro di spese riguardanti impiegati e/o collaboratori esterni. 

I contributi previdenziali

Tutti i titolari di partita Iva devono iscriversi all’Inps o alla cassa previdenziale di riferimento (Cassa Forense, Enpap...). Il calcolo dei contributi pensionistici varia a seconda del tipo di attività svolta.

I liberi professionisti che non hanno una cassa di riferimento e svolgono un’attività professionale non soggetta a un ordine professionale devono iscriversi alla Gestione separata dell’Inps: I contributi vengono calcolati in proporzione a quanto guadagnato.

I liberi professionisti con Cassa sono coloro che svolgono una professione regolamentata, soggetti ad un Ordine Professionale di riferimento (medici, psicologi, ingegneri...), ogni Cassa ha dei contributi diversi spesso divisi in soggettivi e integrativi.

Infine, i titolari di partita Iva in regime forfettario iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti pagano i contributi previdenziali in percentuale sia fissa che variabile. La prima è dovuta anche in assenza di ricavi, tuttavia è possibile presentare domanda per ottenere la riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. 

Il reddito imponibile

Come abbiamo detto il reddito lordo viene determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta (secondo il criterio di cassa) il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco che contraddistingue l’attività svolta. Per arrivare al reddito imponibile, su cui viene applicata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% si devono dedurre i contributi previdenziali versati.

Pertanto, non ha alcuna importanza se nel corso dell’anno hai sostenuto delle spese inerenti all’attività svolta.

L’imposta del 15% sostituisce l’Irpef, le addizionali regionali e comunali e l’Irap. 

Il calcolo dell’imposta

Per capire come funziona il calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario, considerando il coefficiente di redditività, facciamo un esempio:

un avvocato, che ha guadagnato 20.000 euro, non ha sostenuto spese e ha versato 1.000 euro di contributi alla cassa previdenziale ha i requisiti per accedere al regime forfettario.

Il codice Ateco degli avvocati è il 69.10.10 quindi, verificando la tabella qui a fianco vediamo che si situa nella penultima riga “attività professionali, scientifiche...” e il coefficiente di redditività corrispondente è 78%.

Pertanto, se i compensi percepiti sono 20.000 euro, per arrivare al reddito imponibile lordo dobbiamo considerarne solo il 78%, cioè 15.600 euro.

A questi, vanno sottratti i mille euro di contributi previdenziali versati e si ottengono 14.600 euro di reddito imponibile netto.

Applicando l’imposta sostitutiva del 15%, sappiamo che l’avvocato in questione dovrà allo Stato 2.190 euro di tasse.

Per aver un parametro di comparazione numerica, non qualitativa, possiamo dire che un lavoratore dipendente con una retribuzione annua di 20.000 euro, da cui vengono tolti i contributi Inps, paga circa 2.800 euro di Irpef cui andranno sommate le addizionali regionale e comunale.

Ovviamente, siamo portati a pensare che questo regime sia molto conveniente, ma non è tutto oro quello che luccica.

Infatti, a differenza di chi paga l’Irpef, chi adotta il regime forfettario e paga l’imposta sostitutiva non può detrarre nulla dall’imposta o dedurre alcunché dal reddito. Pertanto, non potrà vedersi riconosciute le detrazioni per familiari a carico, le spese sanitarie, quelle assicurative, le donazioni o le spese di ristrutturazione edilizia, l’Ecbonus, il bonus mobili e così via.

Rimane il diritto alla cessione del credito d’imposta come nel caso delle ristrutturazioni edilizie o del superbonus.

Allo stesso modo non vengono riconosciute le spese inerenti l’attività svolta, quali ad esempio l’acquisto del cellulare, del personale computer, dell’auto anche in leasing…

Semplificazioni fiscali e contabili

I contribuenti che operano all’interno del regime forfettario usufruiscono di diverse semplificazioni contabili, infatti devono esclusivamente numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali e certificare i corrispettivi, quindi, rimane obbligatoria l’emissione e la conservazione della fattura, dello scontrino o della ricevuta fiscale ma non la tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, i contribuenti forfettari non sono obbligati ad utilizzarla.

Da un punto di vista fiscale invece, le principali semplificazioni riguardano gli adempimenti Iva:

  • non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa in fattura, che quindi non va indicata ma sostituita dalla dicitura “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014“;
  • le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47
  • non si può detrarre l’iva sugli acquisti effettuati;
  • si è esonerati dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture d’acquisto;
  • non occorre la tenuta e la conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
  • l’Iva non viene liquidata e versata, pertanto si è esentati dalla presentazione della relativa dichiarazione.

Inoltre, i contribuenti forfettari non sono:

  • sostituti d’imposta, pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, …);
  • soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi percepiti e per questo devono rilasciare una dichiarazione riportando in fattura che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto”;
  • soggetti all’Irap;
  • soggetti agli Isa.

Come abbiamo visto in precedenza anche le spese inerenti all’attività svolta non possono essere dedotte, quindi, la valutazione della scelta del regime forfettario va valutata anche alla luce della personale situazione. 

Cosa inserire in fattura:

Nel regime forfettario, le fatture devono indicare:

  • data e numero progressivo di emissione;
  • dati del fornitore o del cliente (nome della ditta/denominazione/ragione sociale, indirizzo e numero della partita Iva);
  • descrizione delle merci o dei servizi offerti, con: natura, quantità, qualità e prezzo con eventuali sconti, spese accessorie e spese previste;
  • la data di fornitura del bene o servizio oppure quella del pagamento (se diversa dalla data della fattura);
  • il totale della fattura;
  • dicitura Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”;
  • dicitura “Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale” per importi maggiori di 77,47 euro;
  • dicitura “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni.