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Il decreto Rilancio è legge: chi ha diritto alle misure di sostegno e come richiederle

Dopo il via libera del Senato, il decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva ed è diventato legge. Nello speciale tutte le novità per Ecobonus casa, incentivo bici, sconti su bollette e affitti per le piccole e medie imprese. L'analisi completa degli aiuti previsti per imprese e famiglie (vedi cassaintegrazione, contributi a fondo perduto e voucher babysitter).

  • Con il contributo esperto di
  • T. Oneta, A. Vizzari, I. Daelli e M. Amerelli
  • articolo di
  • Michela Di Mario
17 luglio 2020
  • Con il contributo esperto di
  • T. Oneta, A. Vizzari, I. Daelli e M. Amerelli
  • articolo di
  • Michela Di Mario
Giuseppe Conte firma documento

Il decreto Rilancio è legge. Dopo il via libera della Camera e l'ultimo passaggio in Senato, il testo è stato definitivamente convertito in legge senza ulteriori modifiche rispetto all'ultima stesura. 266 articoli in cui sono racchiuse tutte le misure varate dal Consiglio dei Ministri ed ora diventate legge per far ripartire il Paese. Una vera e propria manovra finanziaria da 55 miliardi di euro il cui obiettivo è quello di sostenere famiglie e imprese in difficoltà e di favorire con una serie di agevolazioni la ripresa dell’Italia. Ecco, settore per settore, le principali misure previste.

Pacchetto famiglia

Le misure contenute nel decreto hanno come scopo principale quello di aiutare le famiglie nella gestione dei bambini rimasti a casa per la chiusura delle scuole. Ricordiamo che per richiedere tutte queste agevolazioni è necessario andare sul sito dell’Inps. Ecco le misure nel dettaglio.

Congedo parentale speciale

Si tratta di un congedo parentale di 30 giorni extra, da utilizzare tra il 5 marzo e il 31 agosto 2020, per i genitori che lavorano e hanno figli minori di 12 anni. Il limite di età decade nel caso di figli disabili in situazione di gravità. Il congedo:

  • può essere diviso tra papà e mamma;
  • può essere preso in modo alternato e non continuativo;
  • non può essere preso contemporaneamente da entrambi i genitori;
  • non può essere preso se uno dei due genitori usufruisce di altri strumenti di sostegno al reddito (per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa) o non lavora.

Attenzione, lo stipendio viene decurtato del 50%. Questa misura vale anche per gli autonomi iscritti alla gestione separata cui è riconosciuta un’indennità massima pari al 50% di quella per maternità. Per quelli iscritti all’Inps l’indennità spetta per il 50% della retribuzione convenzionale stabilita dalla norma.

Congedi speciali non retribuiti

Chi ha figli fino a 16 anni di età ha diritto di usufruire di congedi non retribuiti (e senza contribuzione figurativa) per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici. Rimane il diritto alla conservazione del posto e il divieto di licenziamento.

Voucher babysitter, centri estivi e asili

In alternativa al congedo per figli fino a 12 anni è possibile ottenere un voucher fino a 1200 euro per pagare baby sitter, servizi socio educativi territoriali, asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi, questo contributo viene erogato tramite il libretto di famiglia direttamente dall'Inps. Per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato il bonus è di 2000 euro.

Più giorni per i disabili o con familiari disabili

Per chi usufruisce di permessi retribuiti dati dalla legge 104/92 (lavoratori disabili o con familiari disabili), per i mesi di maggio e giugno, è possibile ottenere 12 giorni complessivi in aggiunta ai 3 mensili ordinari, da utilizzare anche suddivisi in ore.

Diritto al lavoro agile

Fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto, compatibilmente con la funzione svolta, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche senza accordo preventivo con l’azienda. E’ necessario però che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore. La legge di conversione ha esteso il diritto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus Covid 19, in ragione dell’età o perché immunodepressi a causa di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da malattie che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente dell’azienda.

Sostegno agli affitti

Sono stanziati 160 milioni di euro per il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Questi fondi serviranno a sostenere le misure messe in atto da Comuni e Regioni per aiutare gli affittuari in condizioni disagiate a causa del Covid 19.

Sono stati destinati 20 milioni di euro anche agli studenti fuori sede. Infatti, per gli studenti fuori sede con un reddito Isee fino a 15.000 euro che hanno la residenza in un Comune diverso da quello in cui hanno affittato casa, è previsto il rimborso del canone di locazione per tutto il periodo dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020). Per le modalità attuative della misura bisogna aspettare un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla conversione del decreto. 

Sospensione rate mutui abitazione principale

Il Fondo di solidarietà per i mutui abitazione principale per cui è possibile la sospensione delle rate del mutuo per max 18 mesi riceve un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro arrivando quindi complessivamente a 500 milioni di euro per il 2020.

Buoni spesa

Ulteriori stanziamenti per i buoni spesa. Arrivano nuovi fondi, 400 milioni di euro per i buoni alimentari distribuiti dai Comuni.

Contributo per l’educazione musicale

Si tratta di una novità introdotta dalla legge di conversione per cui è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro. Per l’anno 2020, ai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza di lezioni di musica dei figli minori di sedici anni già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali o per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia stata pagata con sistemi di pagamento tracciabili diversi dal contante (carte, app, assegni, etc). Anche in questo caso occorrerà aspettare un decreto emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per conoscere modalità e termini per l’erogazione del contributo.

Pacchetto lavoratori autonomi

Il Decreto Rilancio, non solo conferma i bonus (che in certi casi vengono anche aumenti) già previsti per i lavoratori autonomi, ma aggiunge anche nuove indennità. Ecco i dettagli di tutti i provvedimenti a sostegno dei lavoratori autonomi.

Indennità 600 euro

Viene confermata l’indennità di 600 euro una tantum per autonomi e stagionali per il mese di aprile. Chi ne ha usufruito nel mese di marzo non deve farne richiesta.

Da maggio, il bonus deve essere richiesto all'Inps e viene modificato a seconda di diversi parametri:

  • Per i liberi professionisti con partita iva attiva al 20 maggio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo è riconosciuto un bonus di 1.000 euro per il mese di maggio se autocertificano una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
  • Fondo di ultima istanza. Per pagare il bonus di 600 euro per il mese di aprile e maggio erogato dalle Casse ai professionisti iscritti il Fondo viene incrementato da 300 milioni a 1,2 milioni di euro.
  • Per gli autonomi iscritti all’AGO viene riconosciuta un’indennità di 600 euro per il solo mese di aprile a chi l’ha richiesta per marzo.

  • Per i lavoratori CoCoCo che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto Rilancio è riconosciuta per il mese di maggio un’indennità di 1000 euro.

  • Per i lavoratori dipendenti stagionali, o in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di rapporto di lavoro dipendente, pensione o Naspi alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio l’indennità per il mese di maggio ammonta a 1.000 euro.
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile è di 500 euro.
  • Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, che abbiano avuto un reddito nel 2019 non superiore a 50.000 euro, l’indennità per il mese di maggio ammonta a 600 euro. La stessa indennità per chi ne fa richiesta per i mesi di aprile e maggio viene riconosciuta agli stessi lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito inferiore a 35.000 euro.
  • Per i collaboratori sportivi e i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, che ne hanno fatto richiesta per il mese di marzo, è prevista anche per il mese di aprile e maggio, un’indennità automatica di 600 euro mensili. Per i titolari di rapporti di collaborazione con CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciute e le associazioni sportive dilettantistiche è prevista un’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, da richiedere alla società Sport e Salute SpA.
Bonus di 600 euro a nuove figure prima escluse

E’ riconosciuto un bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché non abbiano altri contratti di lavoro subordinato e non abbiano una pensione. Si tratta di:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per questi contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo del 2019 superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Indennità per colf e badanti

Ai lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che non convivano con il datore di lavoro. Non spetta a chi percepisce il Reddito d’emergenza, altre indennità, pensioni o reddito di cittadinanza pari o superiore all’indennità stessa. Le domande sono da presentare al patronato che poi farà richiesta all’Inps.

Lavoro agricolo

Per favorire il lavoro agricolo viene introdotta la possibilità per chi prende ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

Pacchetto lavoratori dipendenti

Nel decreto sono comprese misure a favore della cassa integrazione per i lavoratori di aziende che si trovano in difficoltà, ma anche per chi deve chiedere il sussidio di disoccupazione o le prestazioni di Inps e Inail. Vengono sospesi gli obblighi previsti dalla legge per poter mantenere il reddito di cittadinanza e i licenziamenti per giustificato motivo. Ecco le misure.

Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza (Rem) attivo dal mese di maggio è destinato ai nuclei familiari in difficoltà. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 luglio 2020

Reddito di cittadinanza

Obblighi congelati per 4 mesi. Sono sospesi per quattro mesi a partire dal 18 marzo, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini (convocazione da parte dei Centri per l’Impiego, stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale). Sospese anche le misure e i termini previsti per chi usufruisce di NASpI e di DIS-COLL (come la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa proposte dal Centro per l’Impiego).

Cassa integrazione per i lavoratori delle aziende in difficoltà

I lavoratori dipendenti di aziende private in difficoltà che, a causa del coronavirus, sono stati obbligati a sospendere o ridurre l'orario di lavoro nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020, possono usufruire della cassa integrazione per una durata massima di 18 settimane. Le 18 settimane totali sono così divise: 9 fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 , incrementate di altre 5 settimane solo per i datori di lavoro che abbiano già utilizzato interamente 9 settimane e 4 fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Queste ultime 4 settimane possono essere utilizzate senza aspettare il 1° settembre se sono state interamente fruite le 14 settimane previste resta immutata la durata massima complessiva di diciotto settimane. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. A questa misura possono accedere anche i dipendenti di aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria e i dipendenti le cui aziende hanno fatto ricorso agli assegni di solidarietà. In entrambi i casi le due misure straordinarie sono sospese. Inoltre, questo provvedimento viene esteso anche alle aziende con meno di 5 lavoratori (sono esclusi colf e badanti, vale a dire i lavoratori domestici).

Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli

La cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) Può essere richiesta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è concessa per un massimo di 90 giorni dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente, in deroga al normale iter. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.Per i lavoratori dipendenti del settore agricolo a cui non si può applicare CISOA è concessa la cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga.

Obbligo di permanenza domiciliare

La cassa integrazione guadagni (CIG) può essere richiesta dai datori di lavoro con unità produttive collocate nei comuni ex zone rosse oppure limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei in quei comuni, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Snellimento delle procedure per la cassa integrazione

Al fine di accelerare la disponibilità di reddito da parte dei lavoratori, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero nel caso di peridi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di  entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

Inoltre viene creato un Fondo di garanzia per l’anticipazione della cassa integrazione che sarà disciplinato da apposito decreto del Mef e del Ministero del Lavoro previa consultazione di Abi e parti sociali che lo scorso 30 marzo hanno firmato l’accordo per l’anticipo cassa integrazione (il decreto sarà emanato entro 60 gg dall’entrata in vigore del decreto Rilancio). L’obiettivo è quello di rendere più facile l’anticipo.

Licenziamenti sospesi

Sono sospesi fino al 18 agosto 2020 i licenziamenti per giustificato motivo, così come quei licenziamenti le cui procedure sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre, il datore che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, aveva licenziato per giustificato motivo può tornare sui suoi passi se richiede la cassa integrazione salariale in deroga dalla data in cui ha avuto effetto il licenziamento. In questo caso il rapporto di lavoro riprende senza alcun onere o sanzione per il datore.

Fondo nuove competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’Agenzia Nazionale della Politiche del Lavoro (ANPAL).

Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovute al coronavirus e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione mensile lorda può essere richiesta dal 1° febbraio 2020.

Aiuti al terzo settore

Per il 2020, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore è aumentato di 100 milioni di euro. Il fine è quello di sostenere gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19 e capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento.

Con risorse del  Fondo per lo sviluppo e la coesione sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 120 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. Previsti 20 milioni anche per l’anno 2021. 

Proroga per NASpI e DIS-COLL

I lavoratori che non usufruiscono più di una di queste due indennità nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, si vedranno accreditati ulteriori due mesi, a condizione che non si benefici già di altre indennità. L’importo sarà pari all’ultima mensilità ricevuta.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, in deroga al periodo di durata massima pari a 36 mesi. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia

I lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e le partite Iva che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a partire dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori hanno diritto ad accedere a contributi specifici. Possono richiederli i lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali oppure in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali. I criteri per accedere ai contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Pacchetto imprese

Già il decreto liquidità aveva introdotto prestiti a tasso di favore garantiti dallo Stato per far in modo che le imprese in difficoltà avessero un rapido sostegno economico. Questo purtroppo, in molti casi, non è successo. Per sopperire a questo, il Decreto Rilancio e la sua legge di conversione hanno cancellato per il mese di giugno l’Irap per le imprese che hanno fatturato fino a 250 ml di euro, cancellato la prima rata dell’Imu per alberghi e stabilimenti balneari ed aggiunto anche altre misure come i contributi a fondo perduto. Con la legge di conversione sono state aggiunte altre misure di sostegno: contributi per le commissioni di incasso delle carte ad esempio o ulteriori novità sulla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Fondo del Mef per commissioni di incasso
Una delle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Rilancio è la creazione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per compensare i costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020. Dovrà arrivare un decreto del Mef che disciplinerà il fondo in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni. Questa misura si aggiunge a quella già prevista del credito di imposta per le spese pagate con strumenti digitali dal 1 luglio 2020 in avanti (il credito di imposta è pari al 30% e viene riconosciuto solo a chi ha un fatturato 2019 non superiore a 400.000 euro).
Contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese

Alle imprese e ai lavoratori autonomi titolari di partita iva e a quelli del settore agrario colpiti dall’emergenza Covid-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto esentasse. Deve trattarsi di attività che risultano ancora al momento della richiesta del contributo e si deve trattare di soggetti che non hanno diritto al bonus da 600 euro per i professionisti e i lavoratori dello spettacolo o al reddito di ultima istanza. Inoltre, non spetta ai professionisti iscritti alle Casse private. Spetta solo a chi ha avuto ricavi non superiori a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo di imposta precedente a quello in corso. Inoltre, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Questo requisito non viene richiesto alle imprese nate nell’ultimo anno (a partire dal 1° gennaio 2019 in avanti). Inoltre vale per tutti i soggetti che indipendentemente dai requisiti sopra indicati  hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi nell’ultimo periodo di imposta non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi nell’ultimo periodo di imposta superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi nell’ultimo periodo di imposta superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 5 milioni di euro. 

L’importo non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le imprese. Per ottenere il contributo i soggetti presentano in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate come previsto da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 10 giugno 2020. Quindi dal 15 giugno al 13 agosto è possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del dl 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio. Per gli eredi la procedura sarà possibile dal 25 giugno al 24 agosto. Sul sito dell’Agenzia delle entrate si trova il modulo da compilare per la richiesta. Può essere trasmessa direttamente dal richiedente oppure attraverso intermediario abilitato (ad esempio un commercialista). Il contributo a fondo perduto dopo le opportune verifiche viene versato direttamente sull’Iban indicato nel modulo di domanda che deve corrispondere ad un conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.

Bonus edicole

Alle persone fisiche titolari di negozi per la vendita esclusiva di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum esentasse fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per ottenerlo occorre fare richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso in cui arrivino troppe richieste il bonus sarà ridotto e riparametrato tra i richiedenti nei limiti dei 7 milioni di euro stanziati. Anche in questo caso occorre aspettare un decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ci vorranno, quindi, mesi per avere il bonus).

Misure a favore dei gestori di distributori di carburante

La misura è a favore delle micro e piccole imprese che gestiscono distributori di benzina e che risultano attive alla data del 1 marzo 2020. E’ stato previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro. La misura copre i contributi previdenziali e assistenziali pagati a favore dei dipendenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. La richiesta va fatta al Ministero dello Sviluppo economico che dovrà definire con  provvedimento le istruzioni operative per la richiesta.

Irap
Irap: non è dovuto il saldo Irap al 31 dicembre 2019 né l’acconto 2020. La disposizione vale per imprese diverse da banche e assicurazioni con fatturato non superiore a 250 milioni di euro nel 2019.
Agevolazioni tassa di occupazione del suolo pubblico

Dal 1 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 non si paga la tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per le superfici maggiori utilizzate da imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, etc) per assicurare il distanziamento sociale. Il 1° novembre 2020 questa possibilità decade, a meno che non si protragga la necessità di garantire il distanziamento. Fino al 31 ottobre 2020 si possono mettere strutture non fisse come ombrelloni, tavolini, sedie, pedane senza necessità di autorizzazione. La procedura è facilitata: basta inviare telematicamente all’ente locale la planimetria. Vengono stanziati 127,5 milioni di euro a favore dei Comuni per coprire le minori entrate della tassa. Inoltre, è stato introdotto il diritto a non pagare la Tosap anche per il periodo 1 marzo 2020-30 aprile 2020; se qualcuno ha pagato ha diritto al rimborso da parte dei Comuni. Sono stati stanziati a questo proposito 12,5 milioni di euro.  
DA ultimo,  le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida che saranno indicate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020.

Credito di imposta per sanificazione ed acquisto di dispositivi di sicurezza

Credito di imposta per le spese di ammodernamento, sanificazione ed acquisto di dispositivi di sicurezza di ristoranti, bar, hotel, commercianti, artigiani, professionisti, imprese ed anche per attuare il distanziamento sociale. Il credito arriverà fino al 60% delle spese sostenute nel 2020 con un massimo di 60.000 euro.

Agevolazioni affitti

Viene estesa la norma introdotta già dal Cura Italia. Alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, ai professionisti, anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% del canone mensile (di marzo, aprile e maggio oppure aprile, maggio e giugno per le strutture stagionali) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della loro attività

Per le strutture alberghiere il credito di imposta è riconosciuto sempre indipendentemente dai ricavi. Serve per tutti dimostrare di avere subito una riduzione del fatturato del mese di aprile di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio l’Autorità di regolazione del mercato energetico (Arera), con dei provvedimenti propri disporrà la riduzione della spesa delle utenze elettriche diverse dagli usi domestici (quindi per le imprese, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti) delle voci in bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" nei limiti del tetto di spesa di 600 milioni di euro. In questo modo, le imprese che hanno una potenza superiore ai 3,3 Kw pagheranno gli oneri previsti per chi ha fino a 3,3 Kw. Non sono state previste invece misure ad hoc per le famiglie che in questo periodo hanno difficoltà a pagare le loro utenze domestiche.

Rifinanziamento fondi per la liquidità di impresa

Per i prestiti garantiti introdotti dal decreto liquidità arrivano nuovi stanziamenti. In particolare, il Fondo Sace per i prestiti alle imprese più grandi riceve 30 miliardi di euro e il Fondo PMI per le piccole e medie imprese riceve 3,95 miliardi di euro.

Fondo per il sostegno di filiere e settore produttivi

Il Governo mette in campo stanziamenti per particolari settori in difficoltà. Viene istituito un Fondo emergenziale da 500 milioni di euro a tutela delle filiere che stanno soffrendo. Le risorse sono destinate in via principale, ma non esclusiva, al settore florovivaistico, lattiero, caseario, vinicolo, zootecnico, ma anche alla pesca e all’acquacoltura

Sono previsti anche:

  • un fondo da 130 milioni di euro per compensare i danni subiti dal settore aereo;
  • un fondo per la promozione del turismo in Italia con una dotazione di 50 milioni e 50 milioni di euro per il Fondo cultura finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Arriverà apposito decreto del Ministro del Turismo per il suo funzionamento.

Pacchetto tasse

Sono state eliminate le clausole di salvaguardia, che prevedevano l’aumento di Iva e Accise per il 2021. Rinnovate ulteriormente le scadenze dei lavoratori autonomi e delle partite iva. Un’altra novità importante è l’inserimento tra i beni con Iva agevolata al 5% di diversi prodotti medici utili per l’emergenza sanitaria, come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, ma anche guanti in lattice e nitrile. Ricordiamo, comunque, che tutti questi prodotti, per tutto il 2020, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, sono esenti da Iva.

Ecco il dettaglio dei provvedimenti in materia di fisco per le famiglie.

Lotteria degli scontrini

Viene prorogato nuovamente il termine entro cui entrerà in vigore: si passa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Rinvio dei termini per i pagamenti

Sono rinviati al 16 settembre i termini per i pagamenti, le rateazioni in corso e le imposte dovute per i controlli sulle dichiarazioni dei redditi che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Il pagamento deve esser fatto a settembre o in 4 rate di pari importo a partire da settembre.

Pignoramento di pensioni e stipendi

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi da parte del Fisco, effettuati prima del 20 maggio 2020 di pensioni e stipendi, che riprenderanno a settembre.

Accertamenti dell'Agenzia delle Entrate

Sono sospesi accertamenti, verifiche, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e provvedimenti esecutivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. La sospensione riguarda i termini scadenti tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020.

Rateazioni di cartelle

Tutte le rateazioni in essere all’8 marzo 2020 e tutte quelle richieste con accoglimento entro il 31 agosto 2020 decadono solo dopo il mancato pagamento di 10 rate e non 5 come previsto dalla normativa ordinaria.

Rottamazione-ter

Tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio che scadono nell’anno devono esser versate entro il 10 dicembre 2020.

Validità dei certificati

Tutte le rateazioni in essere all’8 marzo 2020 e tutte quelle richieste con accoglimento entro il 31 agosto 2020 decadono solo dopo il mancato pagamento di 10 rate e non 5 come previsto dalla normativa ordinaria.

Imu e tari

Pur in assenza di una normativa statale a cui far riferimento, molti Comuni si sono impegnati a rinviare il pagamento delle imposte legate alla casa, quali Imu e Tari. Il consiglio è quello di consultare il sito internet del proprio Comune o dell’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti per capire se nel proprio territorio ci siano provvedimenti favorevoli in atto.

Ecobonus e sismabonus

Ecobonus e sismabonus al 110%. La detrazione del 110% viene divisa in 5 rate di pari importo per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Gli interventi agevolati sono quelli di efficientamento energetico degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Sconto in fattura. Per chi, nel 2020 e 2021, effettua lavori di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico, adotta misure antisismiche, installa impianti fotovoltaici, rifà la facciata o installa colonnine di ricarica di veicoli elettrici c’è la possibilità di cedere la detrazione direttamente al fornitore con uno sconto in fattura di pari ammontare o ad altri soggetti comprese banche e istituti di credito. Limitatamente agli interventi agevolati con il 110% di detrazione, l’opzione può esser esercitata solo in base allo stato di avanzamento lavori.

Bonus mobilità

Ai maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane o nei Comuni con almeno 50.000 abitanti è riconosciuto un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta entro un massimo di 500 euro, per l’acquisto di biciclette, biciclette a pedalata assistita e veicoli per la mobilità personale a prevalente propulsione elettrica o per l’utilizzo di servizi di mobilità con divisa (car sharing, bike sharing…). Il buono può esser richiesto una volta sola. Vale per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Inoltre, viene previsto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta da l19 maggio al 31 dicembre 2020 per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori elettrici, per un importo massimo di 500 euro. Possono accedere a questo bonus i maggiorenni residenti nel Comuni della gronda della laguna di Venezia.

Bonus rottamazione

Per i residenti nelle città maggiormente inquinanti, previste dal decreto clima, è previsto un bonus di 1500 euro per ogni auto fino alla euro 3 rottamate nel 2021 da utilizzare per l’acquisto per i successivi 3 anni, anche in favore di conviventi, di abbonamenti di trasporto pubblico locale e regionale, biciclette anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a prevalente propulsione elettrica o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa (car sharing, bike sharing…). Per chi rottama motocicli euro 2 o euro 3 a due tempi, il bonus è di 500 euro.

Inoltre, chi acquista nel 2020 anche in leasing, e immatricola in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Se viene contestualmente rottamato un veicolo euro 0, 1, 2, 3 di cui si è proprietari da almeno un anno, il contributo è del 40% fino a un massimo di 4.000 euro.

Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto uno sconto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismo e dai bed&breakfast. Lo sconto viene fatto dall’esercente che lo utilizza sotto forma di credito d’imposta. Il tax credit è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare (max 300 euro se il nucleo è composto da due persone, max 150 euro se è composto da una sola). Il bonus vacanze spettante si ottiene per l’80% in forma di sconto sul dovuto riconosciuto dalla struttura ricettiva, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Viene concesso solo se la prenotazione non avviene attraverso intermediari o piattaforme elettroniche come ad esempio Airbnb.

Altre misure

Ecco le altre misure previste dal decreto che portano interessanti novità in termini di rimborsi di servizi e beni di cui non si è potuto usufruire causa Covid 19 e per i rapporti contrattuali nei prossimi mesi.

Aiuti per province più colpite dal Covid 19

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. In considerazione della gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori delle province, è stato istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei comuni di queste province. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Disposizioni per lo smaltimento di mascherine ed altri DPI
Per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti dall’utilizzo di mascherine e guanti monouso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua misure da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire: a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario; specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti. Inoltre è stato istituito un fono di 1 milione di euro per definire progetti di riuso dei DPI e per individuare e favorire la diffusione di dispositivi di protezione riutilizzabili più volte.
Contratti bancari, assicurativi e di investimento a distanza

Già il decreto liquidità aveva introdotto la possibilità fino al 31 luglio 2020 di sottoscrivere i contratti bancari a distanza attraverso una semplice e-mail con allegato un documento di identità valido. Ora la stessa possibilità è estesa anche ai contratti di investimento (compravendita titoli ad esempio, sottoscrizione di un fondo, etc) e ai contratti assicurativi (sottoscrizione di polizze). La stessa procedura (mail con allegato documento di identità valido) vale anche per il recesso dai contratti.

Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

La legge di conversione del Decreto Rilancio prevede l’estensione a 18 mesi dall’emissione (non più 12) della durata del voucher corrisposto ai sensi dell’art.88 bis legge Cura Italia per viaggi organizzati, viaggi in aereo, treno, bus, traghetto.
La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In ogni caso, decorsi 18 mesi dall’emissione, se non si è utilizzato il voucher, deve essere corrisposto, entro 14 giorni dalla scadenza, il rimborso in denaro dell’importo versato. Limitatamente ai voucher emessi da compangie aeree, ferroviarie, marittime, il rimborso può essere richiesto decorsi 12 mesi dall’emissione ed è corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.
E’ istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di € per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell’indennizzo sono definiti con regolamento da emanare  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Rimborsi eventi, musei, concerti e altri spettacoli

Come già previsto per spettacoli, concerti, biglietti di entrata a musei e cinema, è possibile chiedere anche il rimborso dei biglietti di eventi sportivi organizzati da associazioni e società sportive. Chi ha acquistato i biglietti può presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (quindi entro il 19 agosto) oppure entro 30 giorni dalla impossibilità della prestazione per eventi fino al 30 settembre 2020, richiesta di rimborso al venditore, allegando il titolo di acquisto (biglietto o ricevuta di pagamento). Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. E’ previsto anche che, in caso di proroghe delle limitazioni, il rimborso possa essere chiesto entro 30 giorni dall’entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati. 
La legge di conversione del decreto Rilancio prevede ora che l’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata agli acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. Se il concerto è stato definitivamente cancellato, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.  

Buono viaggio

Sempre la legge di conversione del decreto Rilancio ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, a  persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti con taxi o con noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del calcolo dell’Isee. Entro 15 gg un decreto del Ministro dei Trasporti definirà l’allocazione delle risorse ai Comuni a cui è delegata la corresponsione del buono viaggio dando priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici del COVID-19 e privilegiando quelli che non beneficiano di altre misure di sostegno.

Rimborsi per i pendolari

La misura vale per tutti coloro che sono in possesso di abbonamenti a trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative del 23 febbraio e del 25 marzo 2020. Devono autocertificare di non avere potuto utilizzare gli abbonamenti per un certo periodo di tempo e alla richiesta fatta al vettore va allegata documentazione che dimostri il possesso del titolo di viaggio. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il vettore procede al rimborso e ha 2 possibilità: emettere un voucher da usare entro 1 anno dall’emissione oppure prolungare l’abbonamento per un periodo pari a quello di mancato utilizzo.

Rimborsi palestre e altri corsi di attività sportive

I clienti che non hanno potuto usufruire dei servizi già pagati di piscine, palestre e impianti sportivi di ogni tipo possono chiedere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, il rimborso per i mesi in cui l'attività è stat chiusa al gestore dell’impianto sportivo allegando il titolo di acquisto (contratto di abbonamento). Il gestore entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta in alternativa al rimborso in denaro può emettere un voucher di pari importo al rimborso spettante titolo da utilizzare entro un anno da quando verranno meno le misure restrittive alla sospensione delle attività sportive.

Novità per i pagamenti verso la pubblica amministrazione

Gli enti territoriali possono, con propria delibera, stabilire di ridurre fino al 20 per cento le aliquote e le tariffe delle loro imposte e tasse, applicabile a condizione che chi deve pagare lo faccia attraverso autorizzazione permanente di addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale. Ovviamente questa disposizione può valere per tasse periodiche come ad esempio il bollo auto (ad esempio la Regione Lombardia già lo fa proprio per il bollo auto domiciliato su conto corrente).

Emersione lavoro in nero

Al fine di garantire adeguati livelli di salute individuale e collettiva possono effettuare la richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro dal 1° giugno al 15 agosto 2020 i datori di lavoro operanti in tre settori di attività:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. lavoro  domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nella richiesta deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e se il lavoratore è straniero deve essere stato già registrato per il permesso di soggiorno, prima dell’8 marzo 2020 e non essere uscito dall’Italia dopo quella data.

Il datore di lavoro dovrà pagare un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore, a cui si aggiungono 130 euro per presentare la domanda di permesso temporaneo di soggiorno. Inoltre è previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con un successivo decreto. Con la presentazione della domanda scatta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro, ma non per i reati più gravi, come il favoreggiamento dell’immigrazione o il caporalato.

Anche il lavoratore può fare la richiesta. Se è straniero, deve avere un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre del 2019 e non essersi mai allontanato dall’Italia. Quindi può chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi dimostrando di aver lavorato prima del 31 ottobre in uno dei tre settori previsti  e deve pagare 160 euro. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il lavoratore ha un contratto di lavoro subordinato in uno dei tre settori il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Non possono presentare domanda gli stranieri gli stranieri che abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o che abbiano subito condanne gravi anche solo in primo grado per reati come sfruttamento della prostituzione o spaccio.

Nuovi poteri dell’AGCM per bloccare i servizi a pagamento non richiesti

La legge di conversione del decreto Rilancio ha anche esteso le competenze dell’Antitrust previste dal Codice del Consumo. E’ infatti previsto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione nel caso in cui ci siano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Gli operatori, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare attività pregiudizievoli per i consumatori poste in essere in violazione del Codice del Consumo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’Antitrust può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro.