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Non riesci a pagare il mutuo? Ecco il fondo del governo che ti aiuta a sospenderlo

13 marzo 2023
Non riesci a pagare il mutuo? Ecco il fondo del governo che ti aiuta a sospenderlo

Può succedere a tutti che per eventi non prevedibili, la rata del mutuo non si riesca più a pagare. Un aiuto per le famiglie che non riescono più a far fronte alle rate del mutuo arriva dal Fondo statale che consente la sospensione del pagamento del mutuo. È possibile sospendere anche le rate dei mutui erogati alle cooperative.

Con l’aumento dei tassi di interesse per i mutui variabili e per altri eventi non prevedibili può esserci la probabilità che le famiglie non riescano più a far fronte alle rate del mutuo. Per aiutarle a superare il momento difficile, c'è il Fondo statale che consente la sospensione del pagamento del mutuo previsto dalla Finanziaria per il 2007. Sono state introdotte anche delle misure straordinarie in epoca coronavirus prorogate fino al  al 31 dicembre 2023.

Stiamo parlando del Fondo governativo che consente la sospensione del pagamento del mutuo alle famiglie in difficoltà con le rate.

Si può chiedere l'intervento del Fondo presentando domanda alla banca in cui avete il mutuo con il modulo che si trova sul sito Consap. Insieme al modulo bisogna consegnare anche la carta d’identità del mutuatario e l'attestazione del reddito Isee (che non può superare i 30.000 euro, presupposto non necessario fino al 31 dicembre 2023, oltre alla documentazione che certifica il licenziamento oppure la morte, la perdita di autosufficienza o l'invalidità superiore all’80%, o la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Toccherà poi alla banca inoltrare, entro 10 giorni lavorativi, la domanda a Consap che darà la risposta entro 15 giorni. Ricevuta la risposta motivata di Consap, la banca deve immediatamente informare il cliente. Entro 30 giorni lavorativi dalla risposta positiva ricevuta da Consap deve partire la sospensione.

Come funziona

Il Fondo garantisce la sospensione del pagamento delle rate fino a un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Riguarda solo i mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente gli oneri finanziari pari al 50% della quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. Resta a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche metà della quota interessi delle rate.

Inoltre la legge prevede anche che la sospensione:

  • non comporti l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio complessivo dura fino ad un massimo di diciotto mesi. Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o a iniziative autonome della banca.
  • Le ultime norme prevedono anche che il mutuatario possa comunque chiedere fino a 18 mesi di sospensione anche se ne ha già usufruito in passato purché abbia ricominciato a pagare le rate normali del suo mutuo da almeno tre mesi.

Normalmente la sospensione non spetta a chi ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche, ma ora è possibile ottenerla per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia Consap per l’acquisto della casa. La sospensione non vale inoltre per chi ha in essere una polizza assicurativa a copertura del credito che ripaghi il debito residuo del mutuo per uno degli eventi coperti dal Fondo.

Chi può accedere?

I richiedenti beneficiari, titolari di un contratto di mutuo, devono avere i seguenti requisiti:

  • l’immobile da acquistare deve essere un’abitazione principale non di lusso (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • il mutuo deve essere attivo da almeno un anno (la legge di conversione del decreto ristori permette per le richieste presentate fino al 9 aprile 2022 di poter sospendere anche mutui iniziati da meno di un anno); l'importo erogato normalmente non può superare i 250.000 euro, ma il limite è stato aumentato a 400.000 euro per le domande presentate entro il 31 dicembre 2023;
  • il reddito Isee del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui. Questa previsione non c’è per le richieste fatte entro il 31 dicembre 2023.

C’è l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti:

  • licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; nel caso di riduzione dell’orario deve essere di almeno il 20% rispetto all’orario normale.

Novità per i mutui delle cooperative

Fino al 31 dicembre 2023 possono essere ammessi alla sospensione delle rate del mutuo previsto dal Fondo di solidarietà anche i mutui ipotecari erogati alle cooperative per un importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci. Però la sospensione può essere concessa solo se almeno il 20% dei soci assegnatari degli immobili si trovi dopo il 31 gennaio 2020 in una delle situazioni di emergenza che giustificano l’accesso alla sospensione, che abbiamo elencato nei punti precedenti.

La durata della sospensione delle rate sarà:

  • di 6 mesi, qualora si trovino in difficoltà almeno il 20 cento dei soci;
  • di 12 mesi, se si trovano in difficoltà un numero di soci che rappresenta un  valore un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci complessivi;
  • di 18 mesi, se si trovano in difficoltà più del 40 per cento dei soci.

La domanda è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato nel sito della Consap.

 Quando chiedi un mutuo, ricordati di calcolare il Taeg.