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Come funziona e come richiedere il Bonus bebè

19 febbraio 2020
gravidanza bonus mamme 2017

Confermato anche per il 2020 il “Bonus bebè”, quest'anno disponibile per una platea più ampia di beneficiari. Ma che cos'è questo bonus? Si tratta di un assegno di sostegno alle famiglie che hanno bambini appena nati o molto piccoli. L’entità dell’assegno mensile varia a seconda dell’Isee dichiarato, è quindi legato al reddito della famiglia. Ecco a chi spetta e come farne richiesta.

Il "Bonus bebè" è un contributo annuale pensato dallo Stato italiano per sostenere le famiglie nel primo anno di vita del bambino. Il Bonus, confermato con la Legge di bilancio, è valido fino al termine del 2020. Ecco a chi è destinato: il Bonus bebè si può richiedere per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Inoltre è stato confermato anche per il 2020 l'incremento dell’assegno pari al 20% in caso di secondo figlio, sempre nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. 

Quanto spetta ai richiedenti

La misura dell’assegno dipende dall'Isee calcolato facendo riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare. Con Isee inferiore ai 7.000 euro il bonus annuale è di 1.920 euro. Con Isee compreso tra 7.000 euro e 40.000 euro annui il bonus annuale è di 1.440 euro. Con Isee superiore a 40.000 euro annui il bonus annuale è di 960 euro. Questo importo è valido anche in assenza di Isee. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Inps, in singole rate mensili, direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban intestati al richiedente, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda, secondo le modalità indicate dallo stesso nella domanda. Il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. Se la domanda è presentata oltre i termini dei 30 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della stessa. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica e una sola volta per ciascun figlio, adottato o in affidamento preadottivo. Quindi bisogna accedere al sito ufficiale dell’Inps (avendo il PIN dispositivo), andare sulla sezione “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” e poi selezionare “Assegno di natalità”. Infine, su “Bonus bebè” per scaricare il modulo domanda bonus bebè Inps (modello SR163, disponibile anche nella sezione “Tutti i moduli”). Il modulo va trasmesso con una delle seguenti modalità:

  • in allegato in procedura (utilizzando l’apposita funzione “gestione allegati”);
  • inviato per mezzo di Pec all’indirizzo di posta elettronica telematica della sede Inps competente sul territorio;
  • inviato per mezzo di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps territorialmente competente;
  • consegnato a mano, allegando una copia di un documento d’identità, alla sede Inps competente sul territorio.

L'ente ha anche messo a disposizione un contact center integrato, che risponde al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o allo 06 164164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). Ricordiamo che è possibile rivolgersi anche agli enti di patronato.

Chi può richiederlo?

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
  • Isee del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato). Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’Isee è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (la DSU è il documento essenziale ai fini della richiesta modello Isee 2019 nella quale i contribuenti attestano non soltanto i dati del proprio nucleo familiare ma anche quelli relativi al reddito e alla situazione patrimoniale mobiliare o immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU). Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.