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Sicurezza a scuola: chi è il responsabile tra i banchi?

23 agosto 2022
sicurezza a scuola

Putroppo può succere che gli alunni si facciano male a scuola, nonostante mille attenzioni da parte degli insegnanti. E non sempre è facile trovare il responsabile in caso di danni. Qui rispondiamo alle domande più diffuse.

È l'incubo di tutti i genitori: il bimbo si è fatto male a scuola. Dopo spavento e preoccupazioni, ci si chiede chi sia il responsabile in caso di danni: l'insegnante o la scuola? Dipende da caso a caso: qui abbiamo riassunto i casi più comuni.

All'asilo i bambini devono essere sempre seguiti da un adulto?

La sorveglianza dei bimbi all'asilo deve essere costante.

La Corte di cassazione ha dovuto valutare il caso di un infortunio in un asilo: una bambina di quattro anni è stata accompagnata in bagno dalla maestra, che poi era tornata immediatamente in classe, dove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini. Rimasta sola in bagno, la bimba si è ferita a un occhio per la caduta della cordicella dello scarico. Al di là del fatto che l’incidente sia stato imprevedibile, la Corte ha comunque ritenuto responsabile la maestra: l'insegnante doveva rimanere con l’alunna e nel frattempo chiamare un bidello per sorvegliare gli altri bimbi rimasti in classe.

La scuola è responsabile per i danni compiuti da un minore durante l'orario di lezione?

Quando un minore viene affidato a un insegnante, passa sotto la sua “vigilanza” ed è quest’ultimo a essere responsabile per le azioni compiute dal minore stesso.

Se il ragazzo si fa male oppure fa male a qualcuno durante l’orario scolastico (durante le lezioni, la ricreazione, in gita, in laboratorio...) è responsabile l’insegnante, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’incidente. Se, per esempio, due alunni iniziano a litigare e si picchiano, ne risponde l’insegnante che non è riuscito a tenere sotto controllo la situazione. Il caso è invece diverso se l’insegnate dimostra di non aver potuto impedire il fatto: per esempio, se un alunno, senza averne prima mostrato alcuna intenzione, improvvisamente si alza dal proprio posto e tira un pugno contro il compagno seduto nel banco davanti. Se l’aspetto riguardante la concreta vigilanza dei ragazzi durante l’orario scolastico tocca ai docenti, è invece il dirigente scolastico a essere responsabile della sicurezza delle strutture dell’istituto: tocca a lui prendere tutti i provvedimenti necessari sia per prevenire sia per eliminare qualsiasi fonte di rischio. Quindi, se un alunno si fa male perché colpito da un pezzo di cornicione che si stacca dal tetto della scuola oppure perché cade in un tombino aperto nel cortile è il preside che ne risponde.

Se mio figlio si è fatto male per una disattenzione della maestra, a chi chiedere i danni?

Secondo la legge, agli insegnanti statali non può essere chiesto alcun risarcimento diretto per quella che si definisce omissione di vigilanza.

Se la negligenza nel controllo dell’alunno da parte della maestra è accertata (il dovere di vigilanza va commisurato all’età dell'alunno e al suo grado di maturità), tocca al ministero dell’Istruzione risarcire il danno subìto dalla ragazzina durante le ore scolastiche. Poi, eventualmente, il ministero stesso si rifarà sull’insegnante che ha agito con colpa grave o dolo, chiedendole la restituzione di quanto versato per i danni risarciti alla bambina.

Come chiedere un risarcimento in caso di infortunio che si verifica a scuola?
Per ottenere il risarcimento del danno per un infortunio che si verifica a scuola, il genitore deve rivolgersi alla direzione scolastica inviando una lettera raccomandata indirizzata al dirigente. Nella lettera bisognerà descrivere l’incidente ed i danni conseguenti e precisare che l’incidente si è verificato mentre lo studente era affidato al personale scolastico. Per dimostrare il danno occorre allegare referti medici ed eventuali testimonianze.
Devo firmare una liberatoria con la quale la scuola viene esonerata da ogni responsabilità in caso di danni riportati dal minore durante l'uscita da scuola?

Non c’è alcuna norma che preveda chiaramente una pratica del genere.

Inoltre l’Avvocatura dello Stato ha negato ogni valore legale a regolamenti scolastici che istituiscono liberatorie di questo tipo. Di fatto, potrebbero rivelarsi dei boomerang nei confronti degli insegnanti. Alcuni istituti adottano una prassi che si rifà al buon senso: con l’aiuto del bidello, l’insegnante dell’ultima ora sorveglia l’uscita degli alunni fino ai cancelli della scuola; nel caso in cui i genitori non si presentino entro un quarto d’ora, la preside contatta la famiglia per avvisare che nessuno è venuto a prendere il ragazzo. Nel caso in cui non si riesca a trovare nessuno, sarà avvisata lo polizia municipale o i carabinieri per accompagnare a casa l’alunno.

La responsabilità della scuola nei confronti degli alunni minorenni finisce allo scadere dell'orario scolastico?

La Corte di cassazione ha specificato che il dovere di sorveglianza della scuola sui ragazzi dura fino a che questi non vengano affidati ai genitori o a persone da questi incaricate.

Quindi, per esempio, anche durante il servizio di trasporto verso casa se questo è fornito direttamente dalla scuola. In caso di danni provocati o subìti da alunni minorenni lasciati uscire da soli dai cancelli dell’istituto, la responsabilità ricade sull’insegnante che ha tenuto lezione all’ultima ora, che avrebbe dovuto controllarli fino all’arrivo di un adulto. La Corte di cassazione si è occupata del caso concreto di un ragazzino di prima media investito da uno scuolabus pubblico che l’alunno stava rincorrendo appena uscito dai cancelli della scuola. I giudici hanno ritenuto responsabili dei danni più soggetti: il conducente del bus, il Comune (la fermata dello scuolabus non era chiaramente indicata da cartelli e segnaletica) e anche l’insegnante che aveva tenuto la lezione dell’ultima ora, che avrebbe dovuto controllare, davanti ai cancelli della scuola, che i ragazzi salissero in sicurezza sul pullmino. La Cassazione ha individuato anche la responsabilità della preside, che avrebbe dovuto verificare la presenza dell’insegnante all’uscita della scuola e che avrebbe dovuto da tempo chiedere al Comune di provvedere a realizzare una vera e propria fermata dello scuolabus.