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Assicurazioni: quali polizze si detraggono nel 730

polizza

07 maggio 2024

Sapevi che con la dichiarazione dei redditi puoi detrarre anche le spese per le assicurazioni? Ma solo per alcune polizze specifiche. Vediamo quali e come inserirle nel 730.

Quanto si ottiene

I premi versati per le polizze assicurative sono detraibili, a seconda del rischio coperto, si recupera il 19% della spesa sostenuta per i premi di assicurazione:

  • per rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti;
  • per il rischio di non autosufficienza, su una spesa massima di 1.291,14 euro, anche in presenza di più contratti;
  • per la tutela di persone con disabilità grave su una spesa massima di 750 euro;
  • per il rischio di danni da eventi calamitosi.

Le polizze per il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo al sismabonus per il quale si è usufruito del superbonus al 100% sono detraibili al 90%. 

Sono detraibili solo le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, non sono ammessi i contanti.

Dove vanno inserite le assicurazioni nel 730

I premi vanno indicati nel quadro E, righi da E8 a E 10 con il codice:

  • 36 per il rischio morte o invalidità permanente;
  • 38 per la tutela di persone con disabilità grave;
  • 39 per il rischio di non autosufficienza;
  • 43 per il rischio di danni da eventi calamitosi.
  • 81 per il rischio danni da eventi calamitosi in caso di cessione del credito del sismabonus a impresa di assicurazione.

Si devono riportare in questi righi anche gli oneri indicati con gli stessi codici nella certificazione unica.

Contraente o assicurato?

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. Il diritto alla detrazione spetta anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente, che presenta la dichiarazione dei redditi, risulti sia come contraente del contratto che come assicurato: importante è che sia lui a sostenere la spesa. Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

  • se è contraente e assicurato;
  • se è contraente e l’assicurato è un suo familiare a carico;
  • se un suo familiare a carico è sia contraente che assicurato;
  • se è assicurato e contraente è un familiare a carico;
  • il contraente è un familiare a carico e l'assicurato è un altro familiare a carico.

Documenti da conservare

Per poter detrarre qualsiasi tipo di assicurazione tra quelle viste, occorre conservare:

  • la quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione, oppure le ricevute dei bollettini di pagamento;
  • la copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Leggi anche la nostra news sulle detrazioni 2024.

Come si detrae l'assicurazione sulla vita?

Sono detraibili al 19% nel limite complessivo di 530 euro annui di spesa i contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati:

  • entro il 31 dicembre 2000, se il contratto ha durata di almeno cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, anche se stipulati con compagnie assicurative estere. Se stipulate o rinnovate entro questa data sono detraibili anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, normalmente in aggiunta alla polizza RC auto.
  • dal 1° gennaio 2001, se il contratto ha per oggetto il rischio di morte (erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte) o di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante). In caso di contratti “misti” che possono prevedere l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa). Ai fini della detrazione dei premi coprono il rischio di una invalidità permanente superiore al 5% o rischi di invalidità permanente inferiori, il premio è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall’impresa di assicurazione).

Le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza
Per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le così dette Long Term Care o LTC), condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. È inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

  • la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. E’ considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
  • le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

Il limite di detraibilità del 19% è su una spesa massima di 1.219,14 euro, questo limite è al netto dei premi versati per le assicurazioni per il rischio morte o invalidità permanente e quelli a tutela delle persone con disabilità grave. 

Le assicurazioni per la tutela dei disabili
Con l’introduzione della Legge “dopo di noi”, finalizzata alla maggior tutela delle persone portatrici di disabilità grave, è stata prevista una maggior detrazione per i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.  La disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della Legge 104/92 deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche.

In questo caso, l’importo massimo detraibile è di 750 euro, calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicate con il codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella Certificazione Unica.

Le assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
Se stipuli una polizza per il rischio di danni da eventi calamitosi puoi detrarre il 19% del premio senza franchigia e senza limite massimo di spesa anche per più immobili.

Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo a prescindere che sia l'abiazione principale o una seconda casa e le relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile
oggetto della polizza.
Sonon detraibili anche i premi di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), mentre sono escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze detraibili anche anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità
immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dagli amministratori; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Superbonus e cessione del credito

A partire dal 1° luglio 2020, se questo tipo di assicurazione viene stipulata o rinnovata contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi del sismabonus che danno diritto alla detrazione del 110%, i premi sono detraibili al 90% del loro importo. Sono esclusi da questa possibilità le assicurazioni stpulate per edifici siti in zona sismica 4.

La detrazione non spetta per le polizze pluriennali stipulate prima del 1° luglio 2020 ed in caso di polizza multirischi spetta esclusivamente per la copertura degli eventi calamitosi.

La detrazione del premio non è cedibile insieme a quella del superbonus.

 

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I servizi relativi ai prodotti assicurativi illustrati in questa pagina sono erogati da Altroconsumo Connect S.r.l., società commerciale di intermediazione assicurativa, e non da Altroconsumo Edizioni S.r.l. e Associazione Altroconsumo. Cliccando sul pulsante “SCOPRI I DETTAGLI” accedi al sito di Altroconsumo Connect S.r.l., il broker assicurativo costituito dalla Fondazione Altroconsumo, iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (Sez. B n. B000525056) e soggetto al controllo di IVASS. Altroconsumo Connect S.r.l. opera nel mercato e, tenendo conto dei risultati dei test comparativi e delle indagini sui prodotti assicurativi pubblicate da Altroconsumo, negozia per i soci e i fan di Altroconsumo le polizze assicurative, gestisce i passaggi necessari per l’eventuale acquisto della polizza e la raccolta delle adesioni nel caso sia stato costituito un gruppo di acquisto. L’attività svolta da Altroconsumo Connect S.r.l. è a pagamento e remunerata dalle provvigioni ricomprese nel premio delle polizze stipulate. Ogni successiva comunicazione relativa all’acquisto delle polizze avverrà direttamente ed esclusivamente con Altroconsumo Connect S.r.l., sulla base dell’incarico che verrà ad essa rilasciato dall’interessato.