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Veicoli per disabili: le informazioni sulle detrazioni nel 730

macchina per disabili

07 luglio 2023

Se sei disabile o hai un familiare a carico con disabilità, puoi avere detrazioni sia per l’acquisto di un’auto che per la sua riparazione. Ci sono però regole precise sia sul tipo di auto che puoi acquistare che sugli adattamenti che puoi apportare al veicolo. Ecco tutto quello che devi sapere.

Quanto recuperi

È una detrazione, recuperi il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e la riparazione del veicolo, entro un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. La sola detrazione per la spesa d’acquisto può essere utilizzata tutta in una volta o in quattro quote annuali di pari importo: la scelta viene fatta in sede di dichiarazione dei redditi. Generalmente conviene la ripartizione in quattro quote in caso di redditi bassi: infatti, detraendo la spesa tutta in una volta, potrebbe esserci il rischio di essere incapienti (le imposte da pagare sono inferiori alla detrazione spettante) e pertanto perder parte della detrazione. L’erede che presenta la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

Dove le indichi

Nel quadro E nel rigo E4. Sono comprese nell’importo di spesa ammessa anche le spese riportate con codice 4 nella Certificazione Unica.

I documenti da conservare

La documentazione necessaria a ottenere le agevolazioni cambia a seconda che il veicolo sia da adattare oppure no: vediamo quindi quali documenti servono in entrambe le situazioni. Cui, ovviamente, occorre allegare la fattura d'acquisto intestata al disabile o al familiare che lo dichiara a proprio carico e un'autocertificazione che attesti che nei quattro anni precedenti alla data d'acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.

Quando non è necessario l'adattamento del veicolo

In questo caso, occorre provare la propria condizione tramite la Certificazione attestante la condizione di disabilità che varia a seconda dell’handicap:

  • per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;
  • per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, c.3, L 104/92) derivante da disabilità psichica e il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile. In alternativa si può presentare un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è sufficiente la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida;
  • per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, c. 3, L 104/92), derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Si può documentare lo stato di handicap grave anche tramite una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È fondamentale, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia;
  • per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. E' però necessario essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento.

La possibilità di ottenere le agevolazioni per l'acquisto dell'auto è concessa anche quando l'indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza alternative, come ad esempio il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico dell'Ente pubblico. In ogni caso, qualsiasi forma di assistenza deve essere riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento dell'invalidità.

Quando è necessario l'adattamento del veicolo

In questo caso, oltre ai documenti inidicati nel punto precedente (quando non è necessario l'adattamento del veicolo), i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

  • la fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Non è necessario possedere una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap, sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico;
  • la fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
  • la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, da cui risulti esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità, per ottenere l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto invece questo documento non è più necessario, basta la patente in cui sia indicata la modifica necessaria al veicolo.

Chi ha diritto a detrarre i veicoli per disabile dal 730

Le agevolazioni possono essere utilizzate da:

  • i non vedenti, cioè le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (gli articoli 2, 3 e 4 della legge 138/2001 individuano le categorie di non vedenti, definendo i ciechi totali, parziali e gli ipovedenti gravi);
  • i sordi, cioè i minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/70);
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • i disabili con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, solo in caso di adattamento del veicolo.

Se il disabile è fiscalmente a carico di un familiare

Le agevolazioni sono concesse anche al familiare che sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.  Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Se si tratta del figlio il limite di reddito per esser a carico sale a 4.000 euro se ha meno di 24 anni. Per calcolare questo limite di reddito non si deve tenere conto dei redditi esenti (le pensioni sociali, le indennità, l’accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili). Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile. Il familiare che dichiara a proprio carico il disabile, per comprovare il sostenimento della spesa, può far intestare la documentazione indifferentemente a sé o al disabile.

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