PRONTO TASSE Fondi pensione e contributi

Come dedurre dal 730 i fondi pensione

contributi

07 maggio 2024

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi pensione, sia quelli relativi al proprio contratto collettivo di appartenenza (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) che i contributi versati nei fondi pensione aperti e scelti dal singolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quanto si ottiene

Generalmente il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro annui, che può variare in base al tipo di fondo sottoscritto.

Dove vanno indicati i fondi pensione nel 730

I contributi versati ai fondi pensione vanno indicati nel quadro E, righi da E27 a E30.

 

Quali fondi pensione sono deducibili nel 730?

Sono deducibili dal reddito complessivo sia i contributi versati alle forme pensionistiche complementari relative al contratto collettivo di appartenenza sia quelli versati alle forme pensionistiche individuali e i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro è riferito ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti in busta paga e ai contributi versati direttamente dal contribuente oltre a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. In caso di versamenti di importo inferiore l'importo residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato nei periodi di imposta successivi.
Questi contributi, alle stesse condizioni e limiti, sono deducibili anche da coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile.

Nel caso in cui si sia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, bisogna compilare più di un rigo. Se invece, oltre alla CU, si presenta anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza indicare se questo contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, bisogna annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che il contributo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Se non sono stati dedotti in tutto o in parte i contributi versati, occorre comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento l’importo non dedotto.

Contributi a deducibilità ordinaria

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili complessivamente nel limite di 5.164,57 euro.

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, hanno un limite di deducibilità maggiorato a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi. Il limite annuo è pari a 5.164,57 euro incrementati di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementato di un importo massimo di 2.582,29 euro.

Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Per gli iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è possibile dedurre interamente i contributi versati.
In caso di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre integralmente dal reddito complessivo i contributi versati al fondo in squilibrio finanziario, mentre il limite per i versamenti fatti al fondo non in squilibrio finanziario è pari alla differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario.

Posso dedurre il fondo pensione di mio figlio?

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico per la parte non dedotta direttamente da loro. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il suo reddito complessivo non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.

Documenti da conservare

Per i contributi per forme pensionistiche complementari e individuali versati dal contribuente per sé stesso, bisogna conservare:

  • il modello di Certificazione Unica;
  • la ricevuta di versamento dei contributi.

Per i contributi per forme pensionistiche complementari e individuali versati dal contribuente per i familiari a carico, bisogna conservare:

  • il modello 730-3, in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo, se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi;
  • l’autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto in parte, la ricevuta di versamento dei contributi e il modello di Certificazione Unica, se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi.