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Vaccini obbligatori: ecco quali sono e cosa sapere

10 ottobre 2022
vaccini

Col il decreto vaccini del giugno 2017, dieci vaccinazioni sono diventate obbligatorie in Italia per i minori di età compresa tra zero e sedici anni. L’obiettivo è il contrasto del progressivo calo delle vaccinazioni tra neonati e bambini. Quali vaccini sono obbligatori? Cosa si rischia se non si vaccinano i bambini? Quali bambini sono esonerati? Vediamo nel dettaglio quali sono obblighi e sanzioni previste dalla legge Lorenzin.

Con il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, il cosiddetto decreto vaccini o decreto Lorenzin, dal nome del Ministro della Salute che ha firmato la norma, le vaccinazioni obbligatorie in Italia per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, e per  tutti  i minori stranieri non accompagnati, sono 10.

Si tratta delle seguenti vaccinazioni:

  • anti-poliomielitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-Haemophilus influenzae tipo b
  • anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • anti-parotite
  • anti-varicella

Come tutti i genitori sanno, queste 10 vaccinazioni non corrispondono ad altrettanti vaccini. Tutte queste malattie possono essere prevenute con la somministrazione di soli due vaccini che aggregano più immunizzazioni: parliamo del vaccino esavalente - che raccoglie le prime sei immunizzazioni dell’elenco- e del vaccino quadrivalente MPRV, che raccoglie le ultime 4.

L’obbligatorietà riguarda il completamento dell’intero ciclo vaccinale, che per i due vaccini prevede più dosi, da somministrarsi in vari momenti della vita del bambino, secondo quando stabilito dal calendario vaccinale.

L’obbligatorietà della somministrazione del vaccino MPRV si applica però solo ai nati dal 2017. Tutti i nati prima del 2017 sono invece tenuti solo a dimostrare di aver ricevuto, oltre all’esavalente, il trivalente MPR che immunizza da morbillo, parotite, rosolia.

Le altre vaccinazioni dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’anti-meningococcica (A, C, W e Y) all’anti-pneumococcia, all’anti-rotavirus e all’anti-Hpv sono invece tutte solo raccomandate e offerte gratuitamente secondo quanto stabilito nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale, illustrato a questo link del Ministero della Salute.

Leggi anche il nostro speciale sulla meningite: cos'è e come curarla.

Quali sono i rischi per chi non rispetta l’obbligo

I bambini di 0-6 anni non in regola con quanto previsto dal decreto non potranno frequentare asili nido, scuole materne e altri servizi per l'infanzia. Il rispetto degli obblighi vaccinali è infatti un requisito per l’iscrizione. Questo vale per tutti gli istituti, pubblici e privati.

L'obbligo di vaccinazione vale anche alle elementari, alle medie, nei primi due anni delle scuole superiori (fino a 16 anni e 364 giorni) e per gli istituti professionali. Ma al contrario di scuole materne e nidi, per questi gradi di istruzione e per i centri di formazione regionale il mancato rispetto dell’obbligo non preclude l’iscrizione e la frequentazione. Pertanto a partire dalla scuola primaria in poi, i bambini e ragazzi non vaccinati possono comunque accedere a scuola, seguire le lezioni e sostenere gli esami. In questo caso, però, l’inadempienza comporterà una sanzione economica per i genitori e i tutori.

La sanzione

Nel caso in cui non si risulti in regola con gli obblighi vaccinali, la legge prevede l’invio di una contestazione formale dell’inadempimento, in cui i genitori, tutor e affidatari sono invitati a procedere con la somministrazione dei vaccini obbligatori entro il termine fissato dall’azienda sanitaria stessa. La famiglia ha qualche giorno per rispondere all’Asl e mettersi in regola. Se non ci si presenta al colloquio con l’Asl, oppure dopo l’incontro si decide di non far vaccinare il minore, l’azienda sanitaria può contestare formalmente l’inadempimento dell’obbligo e comminare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 100 ai 500 euro. Non si incorre  nella sanzione  se, a seguito della contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale si provvede a far somministrare al minore la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula  vaccinale in relazione all'età.

La sanzione, applicata in un’unica soluzione, viene determinata tenendo conto del numero di vaccinazioni omesse. In caso di inadempimento, la multa non viene data di nuovo all’inizio di ogni anno scolastico: in sostanza, una volta presa la sanzione per non aver fatto una vaccinazione, questa non viene comminata ripetutamente fino a quando la vaccinazione non viene effettuata. Una nuova multa può però essere data per ogni richiamo non effettuato e per ogni nuova vaccinazione non effettuata.

Pagare la multa non permette però la frequentazione di nidi, asili e servizi per l’infanzia, sia pubblici che privati, possibilità che rimane preclusa fino all’adempimento degli obblighi. La patria potestà non è invece contemplata dal decreto.

Chi è esonerato dall’obbligo?

In alcuni casi, bambini e ragazzi possono essere esonerati dall’obbligo di vaccinazione per iscriversi a scuola. Per esempio se il bambino ha già avuto la malattia naturale. In questi casi, il genitore deve farsi attestare tale circostanza dal pediatra (“avvenuta malattia naturale”) o dal medico curante attraverso una certificazione che il medico dovrà rilasciare gratuitamente, corredata da un test sierologico che, attraverso il rilevamento degli anticorpi specifici, dimostri l’avvenuta malattia (analisi che, al contrario, non sarà gratuita). In alternativa, si può presentare copia della notifica di malattia infettiva che il pediatra o il medico di base ha effettuato alla Asl al tempo della diagnosi (notifica prevista dalla legge). Questa notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica delle aziende sanitarie locali. Basterà presentare questo certificato per essere in regola.

Questi bambini sono quindi esonerati dal vaccinarsi per la malattia per cui risultano immunizzati naturalmente, ma non sono esentati dal vaccinari per le restanti malattie per cui non si è documentata un’immunità. Le eventuali vaccinazioni mancanti possono essere somministrate ricorrendo a formulazioni prive del componente antigenico specifico relativo alla malattia già contratta o con i medesimi vaccini multicomponente usati di norma, qualora non esista controindicazione. È bene infatti ricordare che l’aver contratto la malattia non è necessariamente una controindicazione alla vaccinazione: anzi, vaccinare potrebbe funzionare da “richiamo” e rafforzare la protezione. Ricordiamo comunque che non esistono esami di laboratorio utili o altro tipo di accertamenti pre-vaccinali, cioè da effettuarsi di routine prima della vaccinazione, allo scopo di individuare condizioni che controindichino la vaccinazione.

L'esonero all'obbligo di vaccinazione, permanente o temporaneo è previsto anche in caso di accertato pericolo per la salute. Questa esenzione è possibile solo in determinate circostanze, cioè quelle condizioni cliniche documentabili che controindichino la vaccinazione in modo permanente o temporaneo. Tali condizioni devono essere attestate dal medico di base o dal pediatra, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni.

Anche in questo caso, l’attestazione deve essere rilasciata dal medico gratuitamente.

I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione saranno inseriti in classi nella quali sono presenti solo minori vaccinati o immuni per malattia naturale. I minori con una controindicazione temporanea, invece, avranno un esonero limitato nel tempo: la vaccinazione dovrà essere recuperata appena possibile. I bambini indicati come “differimento” dovranno dimostrare di aver fatto una formale richiesta di vaccinazione.

Termini e scadenze per regolarizzare la situazione vaccinale di bimbi e ragazzi

Il decreto Lorenzin stabilisce che entro il 10 marzo i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale inviino alle aziende sanitarie locali gli elenchi dei bambini e ragazzi fino ai sedici anni di età (e dei minori stranieri non accompagnati) iscritti all’anno successivo.

Gli elenchi saranno vagliati dalle aziende sanitarie, che sulla base di quanto presente nelle anagrafi vaccinali identificheranno i bambini e ragazzi che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, coloro che ricadono nelle condizioni di “esonero, omissione o differimento” e chi non ha presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria competente.

Questi elenchi sono riconsegnati ai dirigenti e responsabili scolastici entro il 10 giugno. Nei dieci giorni successivi, gli istituti scolastici invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati in questi elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni, oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente. Entro il 20 luglio, i dirigenti e i responsabili degli istituti trasmettono alle aziende sanitarie la documentazione giunta dai genitori o ne segnalano la mancata consegna. Le Asl provvederanno quindi al recupero dell’inadempienza.

Nel caso dei bambini iscritti ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (sia pubbliche che private), la mancata consegna della documentazione comporta la decadenza dell’iscrizione e l’impossibilità per il bambino di accedere al servizio educativo. Nel caso invece degli altri gradi di istruzione, la mancata presentazione della documentazione non determina la decadenza dell’iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.

I bambini esonerati per ragioni di salute sono protetti?

Le informazioni raccolte dagli istituti scolastici sono utilizzate non solo per l’accertamento della situazione vaccinale degli iscritti, ma anche per la formazione delle classi, al fine di evitare la presenza di minori non vaccinati in classi in cui siano presenti minori non vaccinabili per motivi di salute.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute devono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati per pregressa malattia. Inoltre, le scuole sono tenute a comunicare alle ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

L'ABC delle vaccinazioni obbligatorie

Qui puoi trovare risposta alle domande più comuni, da quali sono le vaccinazioni obbligatorie, chi deve farle e quante e quali conseguenze comporta l’inadempienza.

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie per bambini e ragazzi fino a 16 anni (per precisione, 16 anni e 364 giorni) sono 10. Poiché molte di queste non sono disponibili singolarmente, ma solo come formulazioni combinate, sono due i vaccini solitamente somministrati nei centri vaccinali:

  • vaccino esavalente: viene somministrato ai bambini che hanno compiuto il secondo mese di vita, con tre dosi distribuite nell’arco del primo anno d’età, come da calendario ministeriale. Le vaccinazioni comprese sono sei: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti Haemophilus influenzae di tipo B. Per i richiami di difterite, tetano, pertosse e poliomielite eseguiti in età scolare sono utilizzate altre formulazioni combinate;
  • vaccino quadrivalente MPRV: questo vaccino, somministrato tra il 13° e il 15° mese di vita, con rivaccinazione nel sesto anno, protegge contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. Prima che fosse disponibile un vaccino quadrivalente contenente una componente anti-varicella, si somministrava un vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia. La vaccinazione antivaricella era inizialmente fornita con un vaccino monovalente.

L’obbligatorietà è prevista per tutte le dosi necessarie per queste vaccinazioni e per tutti i richiami.

Sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali Il Ministero rivaluterà periodicamente l’obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, confermando o meno la necessità di mantenerla per una o più di queste. Per le altre sei, invece, l’obbligo è permanente.

Quali bambini devono fare tutte e dieci le vaccinazioni obbligatorie

Il decreto vaccini prevede che al momento dell’iscrizione ad asili e scuole, i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni (per precisione, 16 anni e 364 giorni) debbano essere in regola con le vaccinazioni, pena l'esclusione da nidi e asili e sanzioni, ma il numero e il tipo di vaccinazioni richieste varia a seconda dell’anno di nascita del bambino, in funzione del piano vaccinale in vigore all’epoca. In sintesi:

  • i nati fino al 2016 devono essere in regola con 9 vaccinazioni: quelle comprese nel vaccino esavalente e nel trivalente anti morbillo, parotite e rosolia;
  • i nati dal 2017 devono essere in regola con tutte e 10 le vaccinazioni, compresa quindi quella anti-varicella.

Quali sono le vaccinazioni gratuite e che per chi

Tutte e dieci le vaccinazioni obbligatorie - cioè tutte le dosi e i richiami necessari – sono somministrate gratuitamente ai bambini e i ragazzi nati dal 2001 in poi, secondo lo schema sopra illustrato, presso gli uffici preposti delle aziende sanitarie locali. Anche se un genitore non ha fatto vaccinare il proprio figlio in passato, non deve pagare la vaccinazione obbligatoria mancante.

Le vaccinazioni raccomandate incluse nel calendario vaccinale ministeriale, come quelle contro i meningococchi, gli pneumococchi o i papillomavirus, solo per fare qualche esempio, non sono invece gratuite per tutti, ma solo per i bambini invitati dai centri vaccinali, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, illustrato a questo link del Ministero della Salute.

Nello specifico: le vaccinazioni anti-meningococco C e quella anti-pneumococcica sono gratis per i bambini nati fin dal 2012 secondo le modalità di offerta del calendario vaccinale. I nati dal 2017 ricevono gratuitamente anche quella anti-meningococco B e quella anti-rotavirus, da effettuarsi nei primi mesi di vita.

La vaccinazione anti-papillomavirus è invece offerta, ormai da qualche anno, alle ragazze che hanno compiuto gli undici anni (ufficialmente, a livello nazionale, dal 2012), mentre agli undicenni maschi viene offerta gratuitamente a partire dal 2017.

Sempre dal 2017 parte l’offerta gratuita della vaccinazione anti-meningococchi ACWY agli adolescenti.

Questo link del Ministero della Salute può aiutarvi a capire a quale età del bambino è offerta gratuitamente una specifica vaccinazione.

Chi non rientra nell’offerta gratuita può però mettersi in contatto con il centro vaccinale della propria azienda sanitaria per sapere se sono previsti prezzi calmierati e forme di compartecipazione per accedere a queste vaccinazioni. È comunque sempre possibile acquistarle in farmacia dietro ricetta del pediatra o medico curante.

E se hai ancora qualche dubbio, abbiamo scritto per te il vademecum sui vaccini.