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Surroga, rinegoziazione e accollo: come si detraggono nel 730

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07 luglio 2023

Il diritto alla detrazione si mantiene anche in caso di surroga, rinegoziazione e accollo. Vediamo come.

Se si rinegozia il mutuo, si fa una surroga o una sostituzione del mutuo, si mantiene il diritto alla detrazione. Tuttavia se con la rinegoziazione presso la propria banca o la sostituzione del mutuo con altra banca si ottiene un importo di capitale superiore a quello residuo, la detrazione spetta per un importo pari a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Di conseguenza per determinare la percentuale degli interessi sulla quale è possibile fruire della detrazione, si usa la seguente formula:

interessi detraibili = Q x interessi pagati sul nuovo mutuo

Q = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati) / importo del secondo mutuo

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di estinzione di un vecchio mutuo intestato a entrambi i coniugi e successiva stipula di un nuovo mutuo, si conservano i benefici fiscali anche se quest’ultimo è contratto da uno solo degli originari mutuatari; lo stesso principio viene applicato se il mutuo era intestato a uno solo dei coniugi e viene sostituito con uno intestato a entrambi.

È possibile trasmettere il beneficio fiscale della detrazione tramite l’accollo del mutuo, sia in caso di morte del mutuatario, sia in altre ipotesi. In generale, in caso di successione a causa di morte, la detrazione compete agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, gli consente la detrazione degli interessi nella misura massima, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo (con scrittura privata autenticata o atto pubblico) da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo.

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato le residue rate di mutuo, senza che sia necessario modificare il contratto di mutuo, che continua a essere cointestato a entrambi i coniugi. Έ però fondamentale che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.