PRONTO TASSE Ecobonus

Ecobonus: tutti gli interventi detraibili nel 730

energia

20 luglio 2023

I lavori relativi a edifici e abitazioni che possono essere detratti sono molti, con ottime percentuali di detrazione. Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono.

Le condizioni necessarie affinché gli interventi siano detraibili sono che l’edificio sia:

  • Esistente (non sono detraibili lavori su immobili in fase di costruzione);
  • situato in Italia;
  • ad uso abitativo di qualsiasi categoria, anche rurale o ad uso strumentale all’attività;
  • censito al catasto oppure ne sia stato chiesto l’accatastamento;
  • dotato di un impianto di riscaldamento funzionante presente nell’ambiente in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento, a eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari. Per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 tra gli impianti termini esistenti si considerano anche le stufe a legna o a pellet e i caminetti o termocamini, purché siano fissi, in pratica decade il limite di 5 KW di potenza nominale previsto in precedenza. 

Per gli interventi effettuati fino al 16 luglio 2020 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione. Inoltre, se l'intervento avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, rientrano nella detrazione gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere anche, nei soli casi previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio, sia quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 i limiti di spesa previsti per ogni intervento devono essere rispettare i costi massimi per tipologia di intervento. Questo controllo spetta al tecnico asseveratore.

Superbonus
La detrazione maggiorata spetta sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.
Zanzariere oscuranti
Di norma l'acquisto delle zanzariere non è detraibile, tuttavia, a determinate condizioni rientra nella detrazione del 50% delle spese sostenute per l'installazione di schermature solari. In pratica oltre a essere un deterrente per gli insetti devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare.

Infatti, le zanzariere devono:

  • essere a protezione di una superficie vetrata
  • non essere liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • essere regolabili e essere schermature “tecniche” dotate di marcatura CE;

Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di zanzariere che le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.

La detrazione spetta per il 50% della spesa, il cui importo massimo detraibile è di 120.000 euro.

Interventi di riqualificazione energetica di interi edifici
Per interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, si intendono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. Per gli interventi realizzati a partire dal 6 ottobre 2020 si fa riferimento ai "requisiti minimi" previsti dal paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 del decreto omonimo del 26 giugno 2015. Rientrano in questo tipo di intervento:

  • la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;
  • gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
  • gli impianti geotermici;
  • gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per essere ricompresi negli altri tipi di intervento.

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

L'indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità immobiliari che lo compongono.

L'indice di prestazione energetica può essere conseguito anche con la realizzazione di interventi autonomamente agevolabili, in questo caso la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell’autonoma tipologia di appartenenza.

Importo massimo della spesa detraibile per interventi di riqualificazione energetica è di 153.846,15 euro.

Interventi sull'involucro degli edifici
Per interventi sull'involucro di edifici esistenti, si intendono gli interventi sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Non è sufficiente il semplice rifacimento delle pareti, se questi sono già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 si fa riferimento ai valori limite riportati nella tabella 1dell'Allegato E al decreto ministeriale 6 agosto 2020.

I portoni di ingresso sono detraibili se delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

Ad esempio, sono detraibili:

  • la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo;

Importo massimo della spesa detraibile per interventi sull’involucro è di 92.307,69 euro.

Pannelli solari
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera. Inoltre, il termine minimo di garanzia dei pannelli solari deve essere di cinque anni per pannelli e bollitori (compresi bollitori a pompa di calore) e di due anni per accessori e componenti tecnici.

Sono assimilati ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda e energia elettrica. Più precisamente, il sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda risulta interamente detraibile con allegata la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN 12975), mentre nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la produzione anche di energia elettrica, la detrazione spetta per le spese sostenute per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. La certificazione di qualità che necessita ai fini della detrazione dovrebbe essere la stessa prevista per i collettori solari, ma l’Agenzia delle Entrate, non essendo ancora certa dell’applicabilità della normativa europea vigente, ritiene che la stessa possa essere sostituita dalla relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA. 

Per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. Per i collettori solari a concentrazione oppure per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

Ad esempio, sono detraibili:

  • La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

L’importo massimo della spesa detraibile per pannelli solari è di 92.307,69 euro.

In caso di accesso al Conto Termico e Conto Termico 2.0 non spetta la detrazione. 

Impianti di riscaldamento invernale
Sono agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione esistenti:

  • con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Il rapporto tra potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5;
  • con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.

Sono detraibili anche gli interventi:

  • di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore;
  • di trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione e termoregolazione del calore e le loro opere accessorie (come gli adeguamenti dei sistemi preesistenti per la corretta gestione tecnica degli impianti);
  • di sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore, effettuata in concomitanza alla sostituzione integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, i lavori sono detraibili tra le ristrutturazioni edilizie.

Per poter usufruire della detrazione, qualsiasi adeguamento di impianto di climatizzazione, in presenza di corpi radianti (come termosifoni in ghisa, acciaio, alluminio) deve comprendere un sistema di termoregolazione degli ambienti anche con valvole termostatiche su ogni corpo radiante presente.

Facciamo alcuni esempi. Sono detraibili:

  • l’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi radianti dell’impianto oggetto dell’intervento;
  • lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  • gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
  • le prestazioni professionali a servizio degli interventi necessari.

L’importo massimo della spesa detraibile per impianti di climatizzazione invernale è di 46.153,84 euro.

Non sono agevolabili:

  • le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore non a condensazione o a condensazione ma di classe energetica inferiore alla A (questi interventi però possono essere agevolabili se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto);
  • la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Dal 1° gennaio 2018, gli Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013 sono detraibili al 50%, con una spesa massima detraibile di 60.000 euro. Restano escluse dalla detrazione le caldaie a condensazione di classe inferiore.

Tende da sole
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti, montate in modo fisso all’involucro edilizio o ai suoi componenti Possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

Le schermature:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata e applicate all’interno, all’esterno o integrate alla stessa;
  • non devono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature non in combinazione con vetrate (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), vengono escluse quelle con orientamento a nord, nord-est e nord-ovest;
  • devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di schermature che le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera e lo smontaggio e dismissione dei sistemi precedenti.

La detrazione spetta per il 50% della spesa, il cui importo massimo detraibile è di 120.000 euro.

Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellet di legno, legna, cippato di legno, nocciolino di sansa, biocombustibili…).

L’intervento può essere una sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

 Tipologia Norma di riferimento
Caldaie a biomassa con potenza inferiore ai 500 kW UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa con potenza pari o superiore ai 500 kW -
Caldaie domestiche a biomassa he riscaldano anche il locale di installazione con potenza inferiore ai 50kW UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido UNI EN 13240
apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet con potenza inferiore ai 50 kW UNI EN 14785
Termo cucine UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento UNI EN 15270

L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011);
  • la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2017, n. 294, in attuazione dell’art. 290, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011;
  • il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
  • conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

Inoltre, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all’allegato G al d.m. 6 agosto 2020, per quelli iniziati a partire dal 13 giugno 2022 devono esser rispettati i requistiti di cui all'allegato IV del D. Lgs 199/2021.
Ogni tipologia di generatore (termocamini a legna, stufe a legna, caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet…) devono possedere le certificazioni specifiche richieste da Enea.

Ad esempio, sono detraibili:

  • lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La detrazione spetta per il 50% della spesa, il cui importo massimo detraibile è di 60.000 euro. 

In caso di accesso al Conto Termico e Conto Termico 2.0 non spetta la detrazione

Installazione di dispositivi multimediali
È detraibile l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per la domotica multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti di riscaldamento/climatizzazione. Si tratta di dispositivi per l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto, che attraverso canali multimediali mostrino consumi energetici, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

I canali multimediali devono fornire periodicamente i dati relativi ai consumi energetici. I dispositivi devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti, la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale dell’impianto da remoto.
Per gli interventi realizzati dopo il 6 ottobre 2020, la misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta, anche con la possibilità di utilizzare altri sistemi di misurazione installati nell’impianto. I sistemi multimediali devono avere una tecnologia che afferisca almeno alla classe B della norma EN 15232.

È detraibile la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche e le opere elettriche e murarie necessarie all'installazione di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici. Non è agevolabile l'acquisto di apparecchi quali cellulari, tablet o pc che permettono di interagire con questi dispositivi. Se l'installazione di dispositivi multimediali viene fatta in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale...) la spesa relativa confluisce con l'altro intervento cui è connessa per stabilire l'importo massimo detraibile. 

Per le spese sostenute fino al 5 ottobre 2020 non c'è un limite massimo di spesa detraibile, per quelle sostenute successivamente la spesa massima detraibile è di 15.000 euro.

Parti comuni condominiali con detrazione maggiorata
Per gli interventi su parti comuni condominiali degli edifici, fino al 31 dicembre 2021 sono previste detrazioni più elevate, da riapartire in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità abitative che costituiscono il condominio. La detrazione è del:

  • 70% per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • 75%, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2015.

L’ENEA ha pubblicato i requisiti tecnici specifici per ottenere la detrazione, in particolare l’intervento:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25 per cento della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari, l’intervento deve averne le caratteristiche specifiche;
  • per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva e qualità almeno media dopo l'intervento;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, negli stessi limiti di spesa, possono essere ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati;
  • per i valori di trasmittanza termica iniziali e finali si fa riferimento al DM 6 agosto 2020.

Ecobonus e sismabonus

Se l'intervento effettuato, oltre alle caratteristiche appena viste permette anche la riduzione del rischio sismico dell'edificio la detrazione diventa dell'80% se l'intervento permette il passaggio a una classe sismica inferiore, se il passaggio è di due classi la detrazione spetta per l'85% della spesa sostenuta. In questo caso l'edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3.

Il limite di spesa massimo ammesso alla detrazione è di 136.000 euro moltiplicati per il numero di unità che costituiscono l'edificio ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Sostituzione di infissi
Sono detraibili le sostituzioni di infissi, comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (scuri o persiane), o che risultino strutturalmente accorpate (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

I serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o vani non riscaldati e l’intervento deve configurarsi come la sostituzione di elementi già esistenti o sue parti (non come una nuova installazione).

Non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, se questi sono già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. Ad esempio, sono detraibili:

  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • l’integrazione e la sostituzione di componenti in vetro esistenti;
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti per gli infissi;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi, o al solo vetro, oggetto di intervento.

La detrazione è del 50% su una spesa massima agevolabile di 120.000 euro.

Acquisto di micro - cogeneratori
Sono detraibili l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

Tutta l'energia termica prodotta deve esser utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambenti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Sono detraibili le spese di smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie, l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo e di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo, di regolazione e sui sistemi di emissione.

L’importo massimo della spesa detraibile è di 153.846,15 euro.