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Ecobonus: l'iva sulle ristrutturazioni

energia

20 luglio 2023

Sulle spese relative a interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Ecco come funziona.

L’Iva agevolata si applica alla fornitura dei soli “beni finiti” necessari per la realizzazione dell’intervento, a prescindere dal fatto che vengano acquistati direttamente dal committente e che l’intervento riguardi immobili a prevalente destinazione abitativa.

Sulle spese relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’Iva agevolata al 10% solo se i lavori vengono eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa. Inoltre, per la spesa relativa alla fornitura dei beni finiti, materie prime e semilavorati l’iva al 10% è applicabile solo se vengono forniti da chi esegue i lavori e che questi non rientrino nei così detti “beni prevalenti”.

Si parla di “beni prevalenti”, quando vengono forniti beni di valore significativo, il cui costo supera il valore della manodopera impiegata per installarli, l’aliquota ridotta si applica esclusivamente all’importo corrispondente al valore della manodopera. Ad esempio, in caso di installazione di infissi il cui costo è di 1.000 euro e la manodopera impiegata per installarli è di 300 euro, il 10% si applica esclusivamente sui 300 euro della manodopera e su altrettanti 300 euro di valore degli infissi. I restanti 700 euro scontano l’aliquota ordinaria del 22%.

I beni significativi sono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

L’elenco dei beni è tassativo, ma il termine utilizzato per indicarli deve essere considerato nel suo significato generico e non tecnico, quindi ricadono in questa categoria anche quei beni che hanno la stessa funzionalità di quelli dell’elenco. Facciamo un esempio, l’acquisto di una stufa a pellet utilizzata sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere assimilato all’acquisto della caldaia e l’iva applicata sarà quella prevista per i beni prevalenti. Viceversa, sconta l’aliquota al 10% l’acquisto della stufa a pellet usata solo per il riscaldamento.

In alcuni casi particolari occorre prestare particolare attenzione, infatti per l’installazione di:

  • tapparelle o sistemi oscuranti analoghi (scuri, veneziane…);
  • zanzariere;
  • inferriate o grate di sicurezza

l’Iva viene applicata al 10% o al 22% a seconda che questi beni siano funzionalmente autonomi oppure no rispetto agli infissi. Pertanto, sono considerati anch’essi come beni prevalenti ai fini iva, insieme agli infissi solo se sono strutturalmente integrati con questi.