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Assegno di inclusione: quando arrivano i pagamenti, come si ottiene e a chi è destinato

Nato per sostituire il Reddito di Cittadinanza, l'Assegno di inclusione (ADI) è una misura destinata a sostenere le famiglie con Isee particolarmente bassi, con disabili, minori o over 60. L'Inps ha comunicato le date di pagamento dell'assegno per i primi mesi del 2024: se hai fatto domanda entro il 7 gennaio potresti riceverlo già a fine mese. Ecco qual è il calendario dei pagamenti, a quanto ammonta e come fare la domanda.

10 gennaio 2024
Soldi e lavoratori

Come promesso con la Legge di Bilancio 2023, il Governo Meloni ha riformato la misura al sostegno delle famiglie povere mandando definitivamente in pensione il Reddito di Cittadinanza in favore dell’assegno di inclusione che può esser richiesto a partire dal 18 dicembre. Vediamo insieme a chi è destinato, a quanto ammonta e cosa si deve fare per richiederlo.

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Chi ha diritto all’assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei famigliari al cui interno siano presenti componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni compiuti o in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali.

Il nucleo beneficiario deve essere:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda per ottenere l’assegno, bisogna esser residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Questi requisiti valgono per tutti i componenti del nucleo familiare che vengono considerati ai fini della valutazione del limite di reddito Isee.

Chi richiedere l’assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o avere condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Inoltre, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato nei 12 mesi successivi a dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

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Quando arrivano i pagamenti

L’Inps ha comunicato che per le domande presentate entro gennaio 2024 con PAD (Patto di attivazione digitale) sottoscritto nello stesso mese, l’assegno viene riconosciuto a partire dal mese di gennaio stesso. In particolare, l'Inps ha indicato le scadenze riportate nella tabella seguente.

Presentazione della domanda:
  tra il 18 dicembre e il 7 gennaio  tra l’8 gennaio e il 31 gennaio  tra il 1° febbraio e il 29 febbraio 
 Quando arriva l'esito positivo dell'istruttoria  gennaio  febbraio  marzo
 Quando arriva il primo pagamento  a partire dal 26 gennaio  a partire dal 15 febbraio (pagamento mensilità competenza gennaio)  a partire dal 15 marzo
 Quando arriva il pagamento della mensilità successiva  a partire dal 27 febbraio  a partire dal 27 febbraio (pagamento mensilità di febbraio) / a partire dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza  a partire dal 27 aprile (pagamento mensilità di aprile) / a partire dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza
 Quando decorre l'assegno  gennaio  gennaio  marzo

Le scadenze relative ai mesi successivi vengono considerate come quelle dell’ultima colonna, quindi per presentazione della domanda nel mese di marzo e sottoscrizione del PAD nello stesso mese, l’esito dell’istruttoria arriva ad aprile cioè il mese successivo e così via.


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Le nuove soglie Isee

Il limite Isee (a questo link ti spieghiamo cos'è e come si calcola l'Isee) per ottenere l’assegno è di massimo 9.360 euro, come previsto per il Reddito di cittadinanza ma, oltre a questo requisito occorre soddisfarne anche altri:

  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • se il nucleo familiare è composto solo da persone di età pari o superiore a 67 anni o alle quali si aggiungono altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è di 7.560 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.

Il reddito familiare

Come abbiamo visto oltre all’Isee occorre far riferimento al reddito famigliare, infatti, lo ricordiamo, l’Isee “fotografa” la situazione reddituale del nucleo nei due anni precedenti quello in corso.

Per calcolarlo si deve prendere il reddito utilizzato per l’Isee e:

  • detrarre i trattamenti assistenziali inclusi nell’Isee e sommati tutti quelli in corso di godimento;
  • includere le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità;
  • -non si somma quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
  • si sommano i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare

Il nucleo che richiedere l’assegno di inclusione deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro calcolati utilizzando il metodo valido per valorizzare la base imponibile ai fini IMU. Inoltre, la casa di abitazione deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare calcolato ai fini Isee, non deve superare i 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Cui si possono aggiungere altri 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo e 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità (7.500 euro per disabilità grave o non autosufficienza).

Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Lo stesso divieto vale per navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni genere.

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Le nuove scale di equivalenza

Per calcolare le soglie di reddito che danno diritto ad ottenere l’assegno di inclusione si deve far riferimento ai parametri delle scale di equivalenza, che prevedono un valore:

  • pari a 1 per il primo componente adulto del nucleo familiare, incrementato, fino a un massimo di 2,2 o 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza
  • di 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • di 0,4 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne che si occupi di altri soggetti come vedremo più avanti;
  • di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • di 0,15 per ogni minore fino a due;
  • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Situazioni particolari

I componenti del nucleo familiare che risiedono in strutture a totale carico pubblico non sono conteggiati nella scala di equivalenza.

Inoltre, i coniugi separati o divorziati rimangono nello stesso nucleo se sono autorizzati a risiedere nella stessa abitazione. Allo stesso modo, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella stessa abitazione.

Le persone inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’Isee.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU (dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee) aggiornata.

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A quanto ammonta l’assegno

Gli importi dell’assegno d’inclusione sono differenti a seconda della composizione del nucleo familiare. Infatti, l’integrazione al reddito è di 6.000 euro annui che diventano 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto solo da ultra 67enni cui si aggiungono eventualmente componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.

L’integrazione deve essere moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.

Per i nuclei familiari che risiedono in locazione viene erogato un contributo aggiuntivo pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro se il nucleo è composto da ultra 67enni).

Il pagamento dell’assegno avviene a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD (patto di attivazione digitale), ad esempio:

Presentazione della domanda  Sottoscrizione PAD Esito positivo istruttoria Avvio pagamento Decorrenza beneficio
 dicembre  dicembre gennaio  gennaio gennaio
dicembre dicembre marzo marzo gennaio
gennaio maggio febbraio giugno giugno

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Quanto dura l’assegno

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

In caso di assunzione di uno o più componenti del nucleo, il reddito da lavoro percepito non viene considerato nel calcolo per determinare l’importo dell’assegno fino a 3 mila euro annui. Il reddito da lavoro che supera i 3 mila euro invece, concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non vien recepito nell’Isee per l’intera annualità. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per comunicare all’Inps la variazione di situazione lavorativa, altrimenti l’assegno viene sospeso, mentre se passano 3 mesi senza che venga fatta la comunicazione l’assegno decade.

Invece, l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione deve esser comunicata preventivamente all’Inps altrimenti l’assegno decade.

In ogni caso, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

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Come fare domanda

L’Assegno di inclusione può essere richiesto telematicamente all’Inps, che lo riconosce, dopo aver verificato i requisiti incrociando le proprie banche dati a quelle messe a disposizione dai Comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni. L’Inps per erogare il contributo richiede l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che può esser fatta contestualmente alla presentazione della domanda, in questo modo l’assegno verrà corrisposto a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale presso il SIILS e la sottoscrizione del PAD.

Per presentare la domanda si può:

  • accedere al sito Inps con le proprie credenziali SPID, CIEo CNS;
  • rivolgersi a un patronato,
  • rivolgersi a un CAF per avere assistenza nell’invio della domanda a partire dal 1° gennaio 2024.

In fase di presentazione della domanda si deve presentare un’autodichiarazione in cui vengono integrati i requisiti Isee già in possesso dell’Inps con le altre informazioni necessarie al riconoscimento dell’assegno di inclusione e al calcolo della scala di equivalenza.

In ogni caso l'adesione al SIISL è obbligatoria per i componenti maggiorenni del nucleo o che abbiano 16 anni e non siano occupati o frequentino un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di famiglia.

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L’iscrizione al SIISL e il patto di attivazione digitale (PAD)

Con l’iscrizione al SIISL si sottoscrive anche il patto di attivazione digitale (detto PAD), necessario per il pagamento dell’assegno di inclusione. Infatti, il pagamento avviene dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

A seguito della compilazione della domanda dell’Assegno di inclusione sul sito dell’INPS, si può accedere immediatamente al SIISL per:

  • effettuare l’iscrizione;
  • ricevere la comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria della domanda dell’Adi;
  • sottoscrivere il PAD del nucleo familiare;
  • ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
  • accedere a tutte le informazioni relative allo stato della domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

Nel PAD del nucleo familiare:

  • si forniscono i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso sms ed e-mail, fermo restando che la convocazione da parte dei servizi sociali avviene anche per il tramite della piattaforma;
  • si autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione per il lavoro;
  • ci si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il patto per l’inclusione sociale e lavorativa (PaIS)

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD i componenti del nucleo devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali, successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione.

In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali entro i 120 giorni, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata solo a seguito dell’incontro.

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione e i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego entro 60 giorni per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Tramite la piattaforma è possibile comunicare ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla spettanza dell’Assegno di inclusione, ricordiamo che, a pena di decadenza qualsiasi informazione va comunicata entro 10 giorni dall’avvenimento.

Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, gestiti dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere gratuitamente presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Allo stesso modo si può partecipare ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza.

Chi può non lavorare

Abbiamo visto per percepire l’assegno è obbligatoria l’iscrizione al SIISL, tuttavia, i componenti con disabilitàgli over 60 e coloro che sono inseriti in un programma di protezione relativi alla violenza di genere non hanno questo obbligo, ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Inoltre, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i componenti:

  • beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta;
  • con disabilità fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • affetti da patologie oncologiche;
  • con carichi di cura. In questo caso si fa riferimento alla presenza nel nucleo di soggetti minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, o di disabili gravi o non autosufficienti.
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Le offerte di lavoro

I componenti del nucleo familiare che beneficia dell’assegno di inclusione e che possono lavorare, devono accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata di almeno dodici mesi, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale. Se però nel nucleo familiare sono presenti minori di 14 anni, anche in caso di separazione dei genitori, l’offerta va accettata se è distante al massimo 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in massimo 120 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
  • se il lavoro è a tempo determinato, di durata di almeno un mese la distanza massima deve essere di 80 chilometri da casa o sia raggiungibile in massimo 120 minuti con i mezzi pubblici;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso per la durata del rapporto di lavoro, successivamente, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito, nel limite di 3 mila euro non si considera ai fini della determinazione del reddito

I datori di lavoro privati che tramite il portale del SIISL assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione beneficiano dell’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per il lavoratore, con modalità e importi diversi a seconda del tipo di contratto firmato.

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Come si perde l’assegno

Il nucleo familiare perde l’assegno se un componente del nucleo:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative in cui è inserito dai servizi per il lavoro o non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro congrua;
  • effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

In tutti questi casi, la Carta di inclusione viene immediatamente sospesa e non si può fare domanda per un nuovo assegno per almeno sei mesi.

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Come usare l’assegno: la carta di inclusione

L’assegno è accreditato su uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato Carta di inclusione che funziona come la carta acquisti prevista dal Reddito di cittadinanza e ha gli stessi costi. La consegna avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante mensili per massimo 100 euro a componente del nucleo moltiplicato per la scala di equivalenza e di effettuare un bonifico mensile per pagare l’affitto.

I dettagli verranno stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali insieme a quello dell’economia e delle finanze, fermo restando il divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità e di acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

Successivamente, quando verrà individuato un nuovo fornitore del servizio, il numero delle carte dovrà essere tale da garantire l’erogazione dell’assegno suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare.

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I controlli e le sanzioni

I controlli sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INPS, dal Comando Carabinieri e dalla Guardia di finanza.

Per quanto riguarda le sanzioni, la reclusione varia a seconda della violazione commessa e salvo che quanto commesso non costituisca un reato più grave:

  • per dichiarazioni o documenti falsi: da due a sei anni;
  • per omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio: da uno a tre anni.

In ogni caso il beneficio decade e si deve restituire quanto indebitamente percepito, inoltre non si può richiedere l’assegno per i successivi 10 anni.

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