PRONTO TASSE I familiari a carico nel 730

Come considerare il coniuge nella compilazione del 730

familiari a carico

14 marzo 2024

Il Fisco permette di dichiarare fiscalmente a proprio carico il coniuge e anche altri familiari. Vediamo qual è la regolamentazione a proposito. 

Quando il coniuge è a carico nella dichiarazione dei redditi

Il coniuge che non raggiunge il limite di reddito di 2.850,41 euro annui complessivi, a prescindere che sia convivente o che addirittura viva all'estero, può essere dichiarato a carico. L'unico vincolo per usufruire delle detrazioni è che non ci sia un provvedimento di separazione legale: infatti in questo caso il coniuge continua a essere dichiarabile a carico, ma rientra negli “altri familiari”.

Ogni volta che si fa riferimento al coniuge si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Pertanto ogni agevolazione prevista per i coniugi, compresa la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta, si applica automaticamente anche agli uniti civilmente. Sono invece esclusi i conviventi di fatto.

Come compilare il quadro relativo al coniuge

Il coniuge va indicato nella prima pagina del 730, nel quadro dei familiari a carico.

  • Se sei sposato devi barrare la casella “C” nel quadro “Coniuge e familiari a carico” e riportare nel rigo 1 il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico. Non devi compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separazione legale.
  • La casella “mesi a carico” è da utilizzare solo se, nel 2023, il coniuge è stato a carico. Se lo è stato per tutto l'anno, scrivi “12”. Se ti sei sposato nel 2023 oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato oppure il coniuge è morto, indica il numero di mesi in cui è stato a carico. Il mese si considera sempre intero. Per esempio, se le nozze sono state celebrate nel maggio del 2023, la detrazione spetterà per otto mesi.

Come dichiarare l'assegno di mantenimento 

Nel quadro E tra le spese deducibili, si indicano al rigo E22 i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Indica a colonna 1 il codice fiscale del coniuge e a colonna 2 l'importo.

  • Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli e non ne viene specificato l’importo, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. Pertanto sarà deducibile esclusivamente la metà dell’importo erogato.
  • Le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge. Non si possono quindi dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
  • Έ deducibile anche il cosiddetto “contributo casa”, cioè le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato. La quantificazione del “contributo casa”, se non è stato stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Il coniuge che percepisce tali somme le deve inserire nella dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte.

Non sono deducibili:

  • gli assegni versati per i figli;
  • l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito perché si considera come il versamento in un'unica soluzione;
  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

Per poter dedurre tali importi, occorre conservare la sentenza di separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati ed eventualmente il contratto d’affitto o altra documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, insieme alla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.